L’avevamo considerata la “stella polare” di questa storia, colei che avrebbe avuto il compito di indicarci la strada maestra. Parliamo della convenzione.

Che succede però se quella “stella polare” ti accorgi che è stata spostata?

Vai fuori rotta.

Perdi la strada maestra.

Rischi di andare a tentoni.

Allora non va.

Per questo che occorre capire di quanto è stata spostata, solo così potrai ricalcolare il tutto e riprendere il tuo cammino.

In altre parole arriviamo al giallo.

Nella precedente puntata ci eravamo lasciati dicendo che era scaduto il termine concesso al Comune per esercitare il diritto di prelazione su cinque appartamenti a prezzo ribassato del 20%.

Cinque appartamenti da destinare al mercato delle locazioni a prezzo calmierati.

La convenzione parlava chiaro.

Il Comune, per far valere quella facoltà, aveva 120 giorni di tempo a far data dall’avviso di cui all’articolo 13 della convenzione. Vale a dire dalla pubblicazione all’Albo Pretorio del sito del Comune dell’avviso finalizzato alla selezione di coloro che erano:

“…in possesso dei requisiti di legge previsti per l’accesso all’assegnazione degli alloggi di housing sociale”.

L’avviso era dell’11 novembre, i 120 giorni scadevano l’11 marzo 2017, la storia era chiusa.

Niente prelazione, niente appartamenti da destinare alla locazione a prezzi calmierati.

La convenzione, la “la stella polare” era chiara su questo punto.

La direzione indicata era quella.

Era però sempre stata quella?

A quanto pare no.

La convenzione sottoscritta il 28 luglio del 2016, innanzi alla dottoressa Loredana Lattene (Segretaria del Comune di Sant’Agnello, per l’atto con la funzione equiparabile ad un Notaio) dal rappresentante dello Comune geometra Francesco Ambrosio ed i rappresentanti legali della SHS srl, ingegner Antonio Elefante e dottor Massimiliano Zurlo non è la stessa di quella approvata in precedenza dal Consiglio comunale.

Possibile mai?

Ebbene sì.

Nella versione licenziata in Consiglio comunale l’esercizio della prelazione da parte del Comune non iniziava dalla data della pubblicazione dell’avviso “…di cui all’articolo 13 della convenzione”, bensì dalla data di pubblicazione dell’avviso di assegnazione.

Sarebbe cambiato qualcosa?

Certo che sì.

L’avviso di cui all’articolo 13 della convenzione altro non era che il bando di accesso alla graduatoria ed è stato pubblicato l’11 novembre 2016. L’avviso di assegnazione, stando al tenore letterale, è quell’avviso con cui è stata resa nota la graduatoria di assegnazione dopo il sorteggio.

L’avviso di assegnazione è del 27 aprile 2017.

Se si calcolano 120 giorni a partire dal 27 aprile 2017 si arriva al 25 agosto 2017.

Il termine non è scaduto. Il Comune può ancora esercitare la prelazione.

Possibile sia accaduto tutto questo?

Per la verità è la stessa dottoressa Lattene a confermarlo, in una nota inviata ai rappresentanti dell’opposizione in data 22 giugno 2017.

La Lattene così scrive:

“…avviso di assegnazione ed avviso di cui all’articolo 13 sono stati utilizzati per indicare lo stesso concetto (tanto è vero che il termine avviso di assegnazione è stato utilizzato nella medesima accezione, anche in altri punti dell’articolo 13), riconoscendo, peraltro, che l’utilizzo di termini poco appropriati o atecnici potrebbe aver favorito dubbi interpretativi”.

Non solo, sempre la Lattene si spinge ad affermare che…

“…trattasi di una differenza terminologica puramente formale”.

Che accidenti significa?

L’avviso di cui all’art. 13 (avviso pubblicazione del bando) e l’avviso di assegnazione sono due termini completamente diversi, siano essi tecnici o atecnici, e rappresentano come si è visto due momenti completamenti diversi.

Se si utilizza il primo non c’è più nulla da fare, se si utilizza il secondo cambia tutto.

Altro che…

“…differenza terminologica puramente formale”.

Qui è sostanziale.

E che sostanza!

La dottoressa Lattene inoltre non finisce di sorprendere e ci mette anche il resto:

“Piuttosto ciò che occorre verificare è la sussistenza dei presupposti di legge per poter acquistare gli alloggi, circostanza che sembra difettare in considerazione del divieto di legge per gli enti locali di acquistare immobili se non siano comprovati l’indispensabilità e l’indilazionabilità dell’acquisto (articolo 12 comma 1 ter D.L. 98/2011)”.

Questa è buona.

Se lo fa uscire solo ora di bocca la dottoressa Lattene che quella clausola in favore del Comune di cui lei stessa è la Segretaria è inutilizzabile, se non addirittura nulla?

Quell’atto, quella convenzione, è stato firmato davanti a lei, mica davanti a Babbo Natale!

Non lo poteva far presente prima?

Così non va bene.

La convenzione è sbilanciata.

Per tradurla in soldoni, se il Comune avesse esercitato il suo diritto (oltre al vantaggio, questo sì reale, per i cittadini meno abbienti di avere una casa a canone agevolato) avrebbe creato anche un minor incasso alla SHS srl.

Quanto?

Vediamo un po’.

Il Comune avrebbe acquistato con il 20% di sconto.

Partendo sempre dal costo dei 300 mila euro dell’appartamento tipo, il 20% su 300 mila euro sono giusto 60 mila euro.

60 mila euro per cinque appartamenti (il 10% approssimato per difetto su 53 appartamenti da realizzare) equivale alla bellezza di 600 mila euro.

La SHS srl avrebbe incassato 600 mila euro in meno.

Chiamiamoli bruscolini.

Ora però che si fa?

Se è vero ciò che scrive la dottoressa Lattene il Sindaco Sagristani ed i suoi sono caduti in errore.

Pensavano di aver portato a casa chissà quale conquista (la facoltà di acquistare gli appartamenti a prezzo agevolato) ed invece si ritrovano con il classico fico secco.

Insomma pensavano fosse amore, invece era un calesse.

Adesso però non ci sono più scuse.

Quell’amore deve essere ritrovato.

Il calesse non va bene, non va bene soprattutto ai cittadini e in modo particolare a…

“…persone e/o famiglie svantaggiate che non sono in grado di accedere all’acquisto di alloggi nel libero mercato”.

Occorre rivedere la convenzione.

La storia, questa storia, termina qui.

Abbiamo provato a spiegarvi perché quell’housing non lo si può chiamare sociale.

Lo abbiamo fatto nel nostro stile, in maniera “denormalizzata”.

A prezzo pieno.

Senza fare sconti.

Senza guardare in faccia a nessuno.

La storia, questa storia, quella che abbiamo scritto noi, termina qui.

Ora tocca a voi che ci avete seguito aggiungerci il finale.

(FINE QUARTA ED ULTIMA PUNTATA)

CdB