Quell’antenna si poteva mettere ed il Comune ha preso un granchio: è questo in poche parole il sunto della recente decisione adottata dal TAR Campania – Napoli nella vicenda che vedeva contrapposto il Comune di Meta alla società Wind Tre S.p.A.

I fatti risalgono al maggio scorso, quando la nota azienda di telefonia mobile aveva provveduto ad avviare l’iter per posizionare un micro impianto sulla facciata di un edificio privato, ubicato alla Via Alberi, 10, al fine di garantire un’adeguata copertura del segnale telefonico proprio nella zona di Meta.

Subito dopo, la stessa Wind provvide ad inviare all’Ente locale un’autocertificazione di installazione ed attivazione evidenziando che tale tipo di intervento non sarebbe stato necessario il previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Dopo pochi giorni l’Amministrazione comunale adottava un provvedimento con cui si sospendeva la pratica e si diffidava la Società dal dare avvio ai lavori.

Secondo il Comune, invece, l’autorizzazione ambientale serviva, così come serviva anche  “…dichiarazione asseverata sensi di legge dal progettista e dal direttore dei lavori che l’impianto così realizzato non potrà mai erogare potenza superiore a 10 watt”;

La Wind contestava la decisione ed evidenziava che gli apparati, meramente accessori al micro impianto, erano stati progettati all’interno dell’edificio (dunque non visibili dall’esterno) e in quanto tali esenti dal previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Il Comune faceva orecchie da mercante e si arrivava pertanto innanzi alla Giustizia amministrativa.

Due giorni fa la sentenza che nel riconoscere fondate le censure mosse dalla Wind ha accolto, annullato i provvedimenti impugnati e condannato il Comune al pagamento delle spese di lite.