RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:
Gent.mo avv.to,
è con evidente disagio che mi trovo costretto, mio malgrado, a dover meglio e più specificatamente esplicitare e giustificare il mio operato alla Sua attenta e scrupolosa attività di verifica che pone in essere ogni qualvolta viene -evidentemente- sollecitato dal “cittadino che chiama”.
Ciò nonostante, in un clima di dovuta e piacevole collaborazione (da parte mia) mi sento obbligato a fornirle alcune precisazioni che, mi auguro, la metteranno in condizioni di meglio manifestare al “cittadino che chiama” le risposte attese.
In merito a quanto riportato dal blog “Il Talepiano” a proposito della Determinazione Dirigenziale n°281 adottata il 7 giugno scorso dallo scrivente, Le preciso che:
– il Comune di META, al pari di altre amministrazioni locali, ha stilato e provvede periodicamente ad aggiornare un elenco di fornitori nell’ambito del quale, secondo criteri di rotazione, vengono individuate le ditte cui la legge consente di affidare direttamente interventi di valore inferiore a 40 mila euro;

– tale elenco è aperto a tutti, viene aggiornato ogni qual volta un operatore economico presenti istanza per esservi inserito e non prevede alcuna limitazione di carattere temporale o territoriale.

A tal proposito, il blog “Il Talepiano” asserisce che i lavori sarebbero stati eseguiti “il più delle volte dalla ditta Pastore Costruzioni”. In realtà, soltanto nell’ultimo biennio, ben tre ditte risultano essere state affidatarie di interventi di manutenzione sul territorio comunale: “La Roccia Costruzioni s.r.l.”, “G.r.l. Group s.r.l.s.”, “La Penisola s.a.s.”. A queste si aggiunge, ovviamente, la “Pastore Costruzioni”.
Con riferimento all’affidamento effettuato con la sopra richiamata Determinazione numero 281 del 7 giugno scorso all’impresa individuale “Costruire”, è appena il caso di precisare che, in data 16 maggio 2019, la predetta impresa ha regolarmente formalizzato l’istanza di iscrizione all’elenco dei fornitori tenuto dal Comune di Meta e che la suddetta impresa è ascrivibile ad altro soggetto fisico e giuridico non confondibile con la “Pastore Costruzioni” di Mario Pastore con sede al Corso Italia n°286 in Meta.
Quanto all’iscrizione alla Camera di Commercio, il d.lgs. 56 del 19 aprile 2017 ha modificato profondamente alcune disposizioni relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Le linee guida di attuazione del Codice dei contratti pubblici hanno approfondito le questioni relative alle modalità di verifica dei requisiti dell’aggiudicatario nel caso di affidamento diretto. L’affidamento e l’esecuzione  di  lavori secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36  del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,  rotazione e tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione  delle  micro, piccole  e  medie  imprese.
Al fine di poter procedere all’affidamento diretto, pertanto, è indispensabile che l’operatore economico sia in possesso  dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici; i quali, non prevedono la obbligatorietà dell’iscrizione alla CC.I.AA.
Da ciò, ne deriva l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione dell’operatore economico alla CC.II.AA. per la fattispecie che ci occupa, essendo questa una precipua facoltà non contemplata dal Legislatore Nazionale e, né tanto meno, la stessa è contemplata nell’ambito del Nostro Regolamento Comunale di Affidamento di Lavori Servizi e Forniture (quale legge di rango secondario della stazione appaltante).
Alla luce di queste considerazioni, appare incontestabile come la scelta della ditta affidataria dell’intervento di cui alla determina numero 281 del 7 giugno scorso sia ancora una volta avvenuta nel pieno rispetto della legge.
La ringrazio per il tempo dedicatomi e non è mia intenzione polemizzare, apprezzando il suo operato e l’attenzione che pone a tutte le tematiche che caratterizzano il territorio e gli accadimenti quotidiani.
saluti
arch. Diego SAVARESE
Responsabile
Dipartimento 2 – Settore 2
Comune di META
Nel ringraziare l’architetto Diego Savarese, innanzitutto per l’estrema cordialità (merce davvero rara di questi tempi) con cui ha chiesto di precisare quanto da noi pubblicato nella giornata di ieri (leggi qui), con la stessa cordialità e con lo stesso spirito di collaborazione ci pare opportuno precisare che nell’articolo richiamato non si diceva affatto che la ditta Pastore Costruzione e quella Costruire sono riferibili alla stessa persona.
Inoltre, in merito alla mancata iscrizione della ditta Costruire alla CC.II.AA. ci permetta l’architetto di dissentire.
L’obbligo di iscrizione alla CC.II.AA. è un obbligo di natura inizialmente addirittura codicistica, poi recepito a più riprese dalla legislazione ordinaria. Poco importa se il regolamento del Comune di Meta non lo preveda come requisito necessario. Il regolamento del Comune di Meta (norma di grado secondario, ma giammai legge di grado secondario) deve sottostare a tutte le norme di grado primario, tra cui Codice civile e leggi ordinarie dello Stato.
In particolare, giusto per fornire un reale contributo, segnaliamo all’architetto Savarese tra tante la sentenza del Consiglio di Stato n. 4768, depositata il 15/10/2015, secondo cui è addirittura legittima “…l’esclusione di un concorrente da una gara d’appalto allorquando la stazione appaltante si avveda della carenza del requisito dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) per lo specifico settore di attività oggetto dell’appalto stesso”, figurarsi quando l’iscrizione manchi del tutto.
La logica che sottende la decisione dei Giudici Amministrativi ci appare alquanto chiara e condivisibile.
Se una ditta non è iscritta alla C.C.I.A.A. come si può sapere se esiste davvero e cosa fa?
Può bastare una semplice richiesta di iscrizione all’elenco dei fornitori tenuto dal Comune di Meta – con annessa necessaria autodichiarazione – a legittimare un incarico?
E se domani dovesse iscriversi all’elenco comunale una ditta che non esiste affatto?
E se un domani dovesse iscriversi all’elenco comunale una ditta che commercializza provole affumicate, noi che facciamo li mandiamo ad aggiustare gli infissi rotte delle scuole?
Evidentemente la risposta a questi quesiti, oltre che nello stesso richiamato articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, è proprio nell’impianto del nostro ordinamento.
Cordialmente
avv. Giovanni Pollio