Con due sentenze fotocopie, pubblicate negli scorsi giorni, la settima sezione del TAR Campania Napoli ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in merito alla vendite di due appartamenti di proprietà del Comune e situati in via Mariano Ruggiero.

Tutto da rifare innanzi al tribunale ordinario per i due ricorrenti che avevano impugnato le delibere di consiglio con le quali il Comune aveva deciso di mettere in vendita gli immobili ed una terza con la quale lo stesso Ente aveva poi comunicato di non voler più procedere all’alienazione.

In contestazione vi era il valore attribuito ai due appartamenti, valore che inizialmente era pari 190.000 e che poi era lievitato sino a raggiungere gli importi di 305 mila euro per uno e 333 mila euro per un altro. Il tutto sulla scorta di una nuova istruttoria.

Di qui la decisione di ricorrere al TAR in quanto il prezzo proposto dal Comune veniva ritenuto non congruo, anche in considerazione che non era stata tenuta in considerazione lo stato di conservazione del bene.

Nelle more del giudizio però, come precisato, il Comune cambiava idea e stralciava i due appartamenti dal piano di alienazione.

E’ stato proprio questo il punto dirimente della questione.

Infatti, secondo i Magistrati amministrativi…

…appartengono al patrimonio disponibile dell’ente: tanto si evince dalla delibera n. 14/2017, in cui si dà atto “che terreni e fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell’ente, inseriti nell’elenco approvato vengono collocati, ove appartenenti a diverse categorie giuridiche, nella categoria dei beni patrimoniali disponibili e degli stessi, ove necessario, è individuata la destinazione urbanistica”. Anche nelle delibere n. 41/2017 e n. 9/2018 si precisa che i beni da alienare appartengono al patrimonio disponibile dell’ente. Ciò premesso, «In tema di dismissione di immobili del patrimonio disponibile comunale, che, all’esito infruttuoso dell’asta pubblica, sia avvenuta con le modalità della trattativa privata, la facoltà dell’ente di recedere, in ogni momento, dalle operazioni di vendita, riconosciuta nell’offerta irrevocabile di acquisto del bene dal medesimo accettata, non è predicabile in termini di determinazione autoritativa, a fronte della quale l’aggiudicatario è titolare di un mero interesse legittimo, perché l’ambito dello “ius poenitendi” così pattiziamente circoscritto riguarda la fase già esecutiva del rapporto. Ne consegue che, spettando al giudice ordinario la giurisdizione sui comportamenti delle parti in tale fase, allo stesso va attribuita la controversia riguardante l’accertamento della sussistenza, o meno, di un diritto di prelazione sul cespite in favore del suo attuale detentore» (Cass. civ. Sez. Unite, 29-07-2016, n. 15816). Dunque, come eccepito dall’Amministrazione resistente, ciò di cui la parte ricorrente si duole è la lesione di un diritto di opzione, effettuata dal Comune non con un atto autoritativo e provvedimentale (impugnabile dinanzi al giudice amministrativo) ma con un atto adottato iure privatorum. Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, solo con riguardo ai motivi aggiunti, atteso che su tale questione sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Ora ai ricorrenti non resta che impugnare la decisione al Consiglio di Stato ovvero riproporre entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza la questione dinanzi al Giudice ordinario.