La sentenza, salvo ad approfondirne la motivazione quando sarà pubblicata ,parrebbe confermare l’impianto motivazionale della sentenza di primo grado che, per vero, raccoglieva l’indirizzo della S.C. di Cassazione.

Infatti è da ricordare come, in fase cautelare, il fascicolo sia stato esaminato anche dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione. I Giudici di piazza Cavour, confermando la legittimità del sequestro operato dalla Procura di Torre Annunziata, in pratica prendevano atto del fondamento delle tesi espresse dal WWF e cioè che i vincoli di destinazione d’area imposti dal PUT non fossero derogabili.

Un principio successivamente richiamato in numerose sentenze della Settima Sezione del Tar Napoli, dalla Sesta del Consiglio di Stato e, soprattutto, ribadito con la notissima decisione emessa dalla Corte Costituzionale nel 2016. Quella relativa alla declaratoria di illegittimità costituzionale della legge regionale sul recupero dei sottotetti.

Ivi la Corte ha chiarito in modo inequivoco ed esplicito come alcuna disposizione regionale consentisse deroghe alla l.r.35/87 e cioè ai vincoli del PUT.

Decisioni tutte arcinote ai più o, perlomeno, a chi opera nel settore ma, evidentemente, non proprio a tutti se, successivamente, in buona parte dei Comuni del comprensorio è stato ancora possibile varare strumenti urbanistici o rilasciare provvedimenti autorizzativi in stridente contrasto con le disposizioni paesaggistiche.

avvocato Francesco Saverio Esposito