E’ un ricorso fiume, trentacinque pagine, quello predisposto dall’avvocato Francesco Saverio Esposito per conto dell’associazione Italia Nostra. Un ricorso in cui viene chiesto alla sezione napoletana del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania di annullare il permesso a costruire n. 45, rilasciato il 18 giugno scorso dal Funzionario Responsabile del III Settore del Comune di Piano di Sorrento, il geometra Michele Amodio, al signor Martino Pollio, nella sua qualità di amministratore unico della soc. MA.S.TO. srl.

Parliamo in pratica del cosiddetto Piano casa ai Colli di San Pietro di cui il nostro blog se ne occupò in un’inchiesta giornalistica pubblicata i primi di luglio di quest’anno (leggi qui).

Nella propria impugnativa al TAR, l’associazione ambientalista, oltre a ricostruire l’intera cronistoria a partire dai lontani anni ’70, evidenzia una serie di illegittimità non solo in capo al Comune carottese, ma anche in capo alla Soprintendenza, anch’essa chiamata in giudizio, per cui si chiede l’annullamento di…

“…tutti i provvedimenti impugnati ed, ancora, di tutti gli atti preordinati, precedenti, connessi e conseguenti. In via cautelare ,stante il grave danno determinato dai provvedimenti gravati  con possibilità di ulteriore alterazione di quei valori paesaggistici che la programmazione urbanistica del PUT intende tutelare, onde evitare che si proceda concretamente a lavori che finirebbero per annullare le finalità della pianificazione paesistica con conseguente negativa ricaduta sui valori ambientali, si chiede sospendersi l’efficacia di tutti gli atti gravati ed indicati in epigrafe”.

Emblematico risulta essere questo passaggio del ricorso in cui si deduce che:

“…Gli atti gravati, come detto, sono a vario titolo illegittimi. La concessione in variante n. 19/80 è per un verso inefficace perché non supportata dal provvedimento di rimozione del vincolo e per l’altro illegittima perché rilasciata su manufatto totalmente difforme edificato su area diversa da quella di progetto per giunta asservita a “verde privato”.

Egualmente illegittima è la concessione in sanatoria prot. 8014/2011 sotto molteplici profili. Le istanze di condono presentate per il manufatto in esame, in quanto parziali  perché non finalizzate a sanare tutti gli abusi (traslazione su diversa area di sedime, modifiche prospettiche ecc..) erano inammissibili (in senso conforme Consiglio di Stato 1358/97, Consiglio di Stato 3974/03, Tar Emilia Romagna  276/15 ecc…..) e,quindi , non poteva essere rilasciato il titolo edilizio sanante. Aggiungasi che anche il parere della Soprintendenza BB.AA. di Napoli e la successiva autorizzazione paesaggistica sono illegittimi in quanto afferenti  un fabbricato diverso nel suo sviluppo di sagoma da quello poi accertato ,successivamente ,nel 2015, dall’UTC.

E,proseguendo, per analoghe ragioni sono  illegittimi il parere espresso il 3.6.2014 dalla Soprintendenza BB.AA. di Napoli  sul progetto di “piano casa” e la successiva autorizzazione paesaggistica.

Sarebbe stato necessario, quantomeno, consentire alla Soprintendenza BB.AA. di riesaminare il progetto alla luce dei rilievi mossi dall’Ing. Maresca notiziandola della circostanza che il fabbricato era ubicato su area di sedime di diversa da quella prevista nella concessione edilizia originaria e presa in considerazione dall’Organo Periferico del Ministero !!

Né si è tenuto conto che la sussistenza di un asservimento a “verde privato” di per sé  non consentiva che in sede di edificazione fosse spostata  la sagoma dell’edificio né consente , per effetto dell’ultimo progetto, una ulteriore traslazione su un’area che deve ,per  effetto dell’atto notarile Ruggiero, conservare la destinazione a verde.

Per tacere che in alcuno degli atti gravata vi è  riferimento alla circostanza che l’area in questione sia un sito SIC  né, come ovvio, risulta emesso alcun provvedimento che consente di trasformare un sito del genere di interesse comunitario”. !

Ora la parola passa ai Giudici amministrativi in questa vicenda che, sin dalle prime battute, è apparsa davvero alquanto ingarbugliata.