Niente da fare per i sottotetti nell’area PEEP di Trinità. Dopo la decisione del TAR Campania – Napoli, risalente al 2018 (leggi qui), questa volta ad intervenire, in maniera decisiva è il Consiglio di Stato.

La sentenza del massimo organo di giustizia amministrativa è stata depositata nella giornata di ieri ed è stata categorica. Ricorso rigettato e condanna alle spese per la proprietaria che aveva agito contro al Comune per il…

…diniego di permesso di costruire relativo al recupero abitativo del sottotetto dell’immobile di sua proprietà, sito nel comune di Piano di Sorrento, località Trinità, ricompreso nel Piano di Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.) Trinità.

Lunga e articolata ma motivazione espressa dai Magistrati che hanno evidenziato che…

…diversamente da quanto asserito dall’appellante, deve osservare in primo luogo che, sebbene la l.r. Campania n. 15/2000, all’art. 2, definisca il sottotetto come “il volume sovrastante l’ultimo piano dell’edificio, o di sue parti, compreso nella sagoma di copertura”, non può essere negato che lo stesso funga esclusivamente da volume tecnico e che, quindi, non rilevi ai fini del computo della volumetria abitabile dell’immobile in cui è collocato. Per converso, mediante il recupero abitativo del sottotetto, oggetto della richiesta in esame, si perverrebbe ad un aumento della volumetria abitabile complessiva assentita per l’edificio, imponendosi pertanto di valutare se nel caso di specie residui o meno un utilizzo in tal senso. A tal fine, va dato atto che l’intervento progettato è relativo ad immobile costruito in attuazione del P.E.E.P. Trinità, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 3 del 5 gennaio 1981, il quale, come risulta dalla relativa documentazione in atti, ha sfruttato interamente la volumetria consentita, assorbendo del tutto l’indice di fabbricabilità consentito, e ha qualificato il sottotetto come “avente solo funzione accessoria e termoregolatrice”… L’intervento progettato, pertanto, essendo finalizzato alla trasformazione del sottotetto da volume tecnico a locale abitabile, comporterebbe inevitabilmente un aumento della volumetria non consentito, in quanto la sua realizzazione determinerebbe il superamento della volumetria abitabile scaturente dall’applicazione dell’indice di edificabilità del P.E.E.P.

Inoltre, secondo il Consiglio di Stato il recupero del sottotetto violerebbe la legge regionale n. 35/1987 per cui risulta…

…conferente il richiamo, inserito nel provvedimento di diniego, della pronuncia della Corte Costituzionale 29 gennaio 2016, n. 11, con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l’art. 6 della legge della regione Campania 28 novembre 2000, n. 15, nella parte in cui prevedeva che il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 17 ottobre 2000 potesse essere realizzato in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Invero, tale previsione di derogabilità delle prescrizioni dei piani paesaggistici e, in particolare, di quelle contenute nel Piano Urbanistico Territoriale della Campania (strumento senz’altro ricadente nella categoria normativa dei “piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici“) si pone in contrasto con l’art. 145, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, che, con efficacia vincolante anche per le regioni, stabilisce i rapporti tra le prescrizioni del piano paesaggistico e le prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio, secondo un modello di prevalenza delle prime. Invero, assegnando alla disciplina urbanistica la definizione del regime concreto degli interventi di recupero abitativo dei sottotetti, anche in deroga alle prescrizioni paesaggistiche, la norma de qua degrada la tutela paesaggistica da valore unitario prevalente a mera esigenza urbanistica, parcellizzata tra i vari comuni competenti al rilascio dei singoli titoli edilizi, con la conseguenza che ne risulta compromessa quell’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica, assunta dalla normativa statale a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme sull’intero territorio nazionale, idonea a superare la pluralità degli interventi delle amministrazioni locali. Né, d’altro canto, assume alcuna rilevanza per la soluzione della presente controversia l’autorizzazione paesaggistica n. 36 del 2014, in quanto il parere della Commissione Locale per il Paesaggio del 19 maggio 2013, per un verso, è precedente alla sentenza della Corte Costituzionale e, per altro verso, si limita ad esprimere valutazioni attinenti al profilo di impatto ambientale del fabbricato nella sua percezione esteriore, senza nulla osservare in merito ad un eventuale aumento di volumetria derivato dalla diversa destinazione di un locale interno.

Ancora una volta, dunque, torna ad essere decisiva la sentenza della Corte Costituzionale numero 11 del 2016, la stessa che ha di fatto messo in crisi l’housing sociale di Sant’Agnello.