Galeotta è stata l’ultima sentenza emessa dalla sezione napoletana del TAR Campania

Una sentenza in cui, ancora una volta, è stato ribadito il principio che la legge sul “Piano casa” non può derogare alla normativa del PUT.

I Giudici amministrativi hanno così bocciato un progetto realizzato proprio ai sensi della legge sul “Piano casa”. Un progetto relativo ad un immobile situato sempre in Sant’Agnello, alla via Ferraro.

I Giudici amministrativi hanno confermato quanto aveva già sostenuto la Soprintendenza in una nota datata 25 novembre 2015:

La legge sul Piano Casa non può derogare al PUT.

 

Perché allora nella vicenda dell’Housing sociale di via Monsignor Gargiulo la deroga è stata ammessa?

Perché in quel caso la Soprintendenza non ha eccepito alcunché?

Eppure sull’Housing sociale la Soprintendenza si era espressa in data 26 gennaio 2016, vale a dire due mesi dopo aver bocciato il “Piano casa” di via Ferraro.

Possibile questo cambio di indirizzo in soli due mesi?

Possibile che dopo solo due mesi la Soprintendenza si fosse dimenticata del PUT e della sua non derogabilità da parte della legge sul “Piano casa”.

Roba da non crederci

Infatti, abbiamo cominciato a dubitare ed abbiamo fatto la cosa più semplice di questo mondo. Ci siamo procurati quella nota datata 26 gennaio 2016. La nota con cui la Soprintendenza esprimeva il proprio parere (vincolante) in merito all’autorizzazione paesaggistica.

Ebbene guardate cosa scriveva la Soprintendenza dopo aver espresso il parere favorevole:

Non è vero, quindi, che la Soprintendenza si era dimenticata del PUT.

Non è vero, quindi, che la Soprintendenza aveva ammesso la possibilità di deroga al PUT della legge sul “Piano casa”.

Non è vero, quindi, che il parere della Soprintendenza era un semplice parere favorevole. Era una parere con prescrizioni. Vale a dire con condizioni. Senza il rispetto di quelle prescrizioni/condizioni il parere era da considerarsi non favorevole.

La prima di quelle prescrizioni era che:

Il Servizio Urbanistica del Comune di Sant’Agnello dovrà verificare tutti i parametri urbanistici di cui all’art. 9 del PUT.

I cultori della materia e gli appassionati di questo incredibile romanzo chiamato Housing sociale certamente si ricorderanno che il blog già si era occupato della questione articolo 9 del PUT in una precedente inchiesta (leggi qui). In ogni caso – a beneficio di tutti – riproponiamo quali sono quei parametri a cui fa riferimento la Soprintendenza e previsti dall’articolo 9 del PUT.

Eccoli:

Tre dunque le possibilità, qualora si vogliano costruire nuove case, secondo l’articolo 9 del PUT:

  1. incremento demografico,
  2. riduzione indice di sovraffollamento,
  3. sostituzione vani malsani e/o fatiscenti.

Ulteriori nuovi appartamenti, che non rispondano ad uno di questi tre requisiti, non sono realizzabili secondo il PUT, nemmeno quelli destinati alle forze dell’ordine, previsti invece nell’housing

Questi erano i parametri che la Soprintendenza imponeva al Servizio Urbanistico del Comune di Sant’Agnello di verificare.

In questo consisteva la prima prescrizione imposta dalla Soprintendenza.

Occorreva verificare se l’articolo 9 del PUT veniva rispettato

Senza quella verifica, la prescrizione era disattesa:

‘o parere nun era bbuono!

Quella verifica, però, il Servizio Urbanistico del Comune di Sant’Agnello l’ha mai fatta?

E, in caso di risposta affermativo, quale è stato il suo esito?

Ebbene nei copiosi atti prodotti in questa vicenda non c’è traccia della verifica imposta dalla Soprintendenza come prescrizione.

Quella verifica non viene richiamata da nessuna parte

Mai!

Nemmeno nel permesso a costruire numero 19 rilasciato dal Funzionario responsabile del settore, geometra Francesco Ambrosio, il 13 dicembre del 2016.

Non c’è traccia di quella verifica, ma in un altro atto c’è traccia di qualche altra cosa, che forse ci aiuta a capire le ragioni per le quali quella verifica non la si riesce a rinvenire.

Il 1° aprile del 2015 (pochi mesi prima della nota con cui la Soprintendenza esprimeva il proprio pare con prescrizioni sull’housing) lo stesso geometra Ambrosio redigeva una relazione che veniva poi allegata alla delibera di Giunta con cui si respingevano le osservazioni presentate dall’allora Provincia contro il PUA che dava il via all’housing.

Proprio in merito ai vincoli di cui all’articolo 9 del PUT leggete un po’ cosa scriveva Ambrosio:

Secondo Ambrosio, non andavano rispettati i vincoli dell’articolo 9 del PUT

Contrariamente a quanto la Soprintendenza avrebbe poi imposto nel suo parere.

Certo, in quest’ottica, che bisogno ci sarebbe stato di fare la verifica?

Forse è per questo che non viene mai nemmeno citata?

E’ un’ipotesi, ma è un’ipotesi devastante.

Cambierebbe tutto.

Quella verifica andava fatta, senza quella verifica il parere della Soprintendenza non era da considerarsi valido.

…nun era bbuono!