C’è il parere del legale convenzionato con l’Ente, c’è il parere del Professore Pinto.

Sono mesi che il Sindaco di Sant’Agnello, Piergiorgio Sagristani, ripete come un mantra questa frase a chiunque provi a mettere in discussione la legittimità della procedura che ha portato al rilascio del permesso a costruire del cosiddetto Housing sociale di Sant’Agnello. Lo ha fatto da ultimo nel corso della recente seduta dell’assise cittadina, quando ha provato a replicare all’interrogazione presentata dai Consiglieri del Movimento 5 Stelle e discussa dal loro capogruppo Fabio Aponte.

Ebbene, con un po’ di sforzi, siamo finalmente riusciti a scovare quel parere e quindi a ricostruire la verità. Una verità che lascerà tutti a bocca aperta e che probabilmente potrebbe riscrivere la storia di questa assurda vicenda.

Andiamo con ordine però.

Era l’8 gennaio del 2015, quando il Comune di Sant’Agnello chiedeva un parere al Professore Ferdinando Pinto, l’avvocato convenzionato con l’Ente, circa…

…l’applicabilità derogatoria della Legge regionale numero 19/2009 (Piano Casa) anche ai territori soggetti al PUT di cui alla legge regionale n. 35/1987, alla luce del disposto dell’art. 12 bis commi 3 e 4 della stessa legge n. 19/09.

Il parere si era reso necessario perché l’allora Provincia di Napoli aveva presentato delle osservazione al PUA, adottato dal Comune di Sant’Agnello, proprio in relazione al comparto edilizio denominato Housing Sociale.

Il Professore Pinto, in data 16 febbraio 2015, provvedeva a depositare l’agognato suo responso.

Il 1° aprile dello stesso anno, il geometra Francesco Ambrosio, il funzionario responsabile del settore, nel prendere atto del parere consegnava la sua relazione istruttoria e così scriveva…

Insomma il Professore Pinto aveva detto sì: si poteva procedere.

Infatti si procedeva.

Il 3 agosto, sempre del 2015, la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Piergiorgio Sagristani deliberava di…

La prima parte era fatta.

Quel parere del professore Pinto aveva sbloccato tutto: la Provincia poteva andarsene a quel paese.

Che accidenti aveva scritto però l Professore Pinto nel suo parere?

E’ vero: aveva scritto quello che aveva riportato il geometra Ambrosio.

Nella prima parte però.

Nessuno infatti si era preso la briga di leggere la seconda parte, laddove Pinto aveva scritto che la questione circa la derogabilità di altre leggi regionali al PUT pendeva innanzi alla Corte Costituzionale. Era stata sollevata dal TAR Campania in relazione alla legge regionale numero 15/2000 (recupero sottotetti). Pertanto solo la Corte Costituzionale avrebbe potuto mettere la parola fine sull’annosa questione.

Per queste ragioni il parere così si concludeva:

Altro che parere favorevole. Il parere era…

…sub judice.

Dipendeva tutto dalla Corte Costituzionale e da ciò che decideva in merito alla questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla legge regionale di recupero dei sottotetti.

In poche parole se la Corte Costituzionale avesse dichiarato la legittimità della legge regionale sul recupero dei sottotetti e quindi la sua possibilità di derogare al PUT, automaticamente anche la legge regionale sul piano casa seguiva la stessa sorte. Quindi il parere di Pinto sarebbe diventato favorevole. In caso contrario il parere sarebbe stato da intendersi negativo.

Ancora una volta però il diavolo faceva le pentole e si dimenticava i coperchi.

Già perché pochi mesi dopo, il 13 gennaio del 2016 la Corte Costituzionale dichiarava…

…l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Campania 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti), nella parte in cui prevede che il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 17 ottobre 2000 possa essere realizzato in deroga alle prescrizioni dei piani paesaggistici e alle prescrizioni a contenuto paesaggistico dei piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici.

La condizione sospensiva non si era avverata: il parere di Pinto era diventato negativo!

Nonostante tutto, però, l’iter continuava a correre.

Il 28 gennaio del 2016 (quindici giorni dopo la mannaia della sentenza della Corte Costituzionale) si concludeva con esito positivo la conferenza di servizi . Il 23 febbraio del 2016 il Funzionario Direttivo rilasciava l’autorizzazione paesaggistica. Il 20 aprile del 2016 veniva approvata la convenzione tra il Comune ed i proprietari. Il 28 luglio del 2016 veniva sottoscritta la stessa convenzione e, per finire, il 13 dicembre del 2016 si provvedeva al rilascio del permesso a costruire.

Quel parere del legale convenzionato con l’Ente.

Quel parere del Professore Pinto.

Quel parere che era diventato il mantra del Sindaco Sagristani.

Quel parere che diceva tutt’altro.

Quel parere che era invece diventato negativo aveva, nel silenzio generale, incredibilmente sbloccato tutto.

Clan di Bertoldo