L’atto appare giustificato da una situazione di irregolarità che induce a ritenere che il procedimento di affidamento del servizio di trasporto scolastico in questione fosse stato deviato dai principi di imparzialità, economicità, par condicio e buon andamento dell’azione amministrativa, per la ricorrenza di elementi oggettivi tali da far sintomaticamente dubitare della complessiva correttezza e della trasparenza dell’intera gara.

Si può sostanzialmente racchiudere in questo breve passaggio la sentenza con la quale il Consiglio di Stato ha respinto l’appello alla sentenza del TAR Campania – Napoli che aveva rigettato il ricorso presentato dalla Torquato Tasso – Società Cooperativa a.r.l. contro il provvedimento adottato di esclusione dalla gara per il l’affidamento triennale del servizio di trasporto scolastico adottato dal Comune di Sorrento (leggi qui).

I Giudici di secondo grado, nella loro motivazione, vanno anche oltre e spiegano che tra gli elementi oggetti meritevoli di valutazione ci sarebbero…

…in primo luogo, l’esclusione dei titolari di taxi e licenze di autonoleggio dalla partecipazione alla gare per il trasporto scolastico aveva oggettivamente finito in grado di condizionare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante e il relativo confronto concorrenziale. Tale determinazione aveva infatti comportato una restrizione dei requisiti di capacità professionale, tecnica ed economica previsti dal bando.

Altro elemento rilevante nel senso di cui sopra è la circostanza, singolare in questo genere di gare (normalmente affollate di numerosi concorrenti), che la società appellante era stata l’unica partecipante. Non è frequente la partecipazione di un solo concorrente ad una gara per un servizio pluriennale, peraltro di importo non modesto.

Infine sintomaticamente indicativo è anche il fatto che, anche nel precedente affidamento, la Cooperativa Tasso si era aggiudicata il servizio – ancora in assenza di altri concorrenti– con un ribasso di appena l’1%.

Insomma secondo il Consiglio di Stato, a prescindere dall’esito del processo penale, che vede coinvolti i vertici della società e funzionari dell’Amministrazione, in quanto in ogni caso…

…sussistevano elementi precisi, diretti e concordanti, per ritenere che legittimamente la stazione appaltante — nell’esercizio della sua discrezionalità – avesse radicato la convinzione che di un’oggettiva, incidente, indebita influenza dell’operatore economico nei processi decisionali dell’amministrazione e che quest’incidenza fosse stata tale “…da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità…” come afferma il ricordato art. 80, comma 5, del Codice.

Ricordiamo che lo stesso Consiglio di Stato, nell’agosto scorso, aveva accolto invece la sospensiva, provvedendo di fatto a “congelare” la decisione del TAR e alimentando le aspettative della Cooperativa coinvolta.

Ora la sentenza definitiva che conferma quanto statuito dal TAR.