Ribalta tutto il Consiglio di Stato e dà torto al Comune di Sorrento. I locali di via di Maio di proprietà dell’Alilauro Gruson possono così diventare biglietteria.

E’ questo in sintesi il senso della sentenza emesso dal massimo organismo di Giustizia Amministrativa nella controversia che vedeva contrapposta il Comune sorrentino ed il gruppo di navigazione che fa capo a Salvatore Di Leva.

Un sentenza che ribalta in toto quanto era stato deciso dalla VII sezione del TAR Campania, sede di Napoli, il 6 novembre del 2017 (leggi qui).

Il Consiglio di Stato, dopo aver ribadito che la trasformazione da locali deposito ad immobile commerciale non può essere effettuato con una semplice SCIA ha però evidenziato che…

…gli elementi di fatto acquisiti al processo non consentono poi nemmeno di affermare che l’immobile in questione fosse effettivamente un deposito, così come il Comune sostiene. Il Comune stesso, come si è detto in premesse, basa questa sua convinzione sul contenuto di alcuni atti, ovvero l’atto di compravendita 19 dicembre 2011, il permesso di costruire in sanatoria 15 novembre 2012 n.60 e la SCIA edilizia 159/2014. Senonché, dagli atti citati non si desume affatto quanto sostiene il Comune. Nell’atto di compravendita, si fa riferimento alla destinazione catastale C2 del bene, genericamente definito “ad uso deposito”, in conformità appunto alla categoria catastale, ma nulla di più si dice (doc. 4 Comune in I grado, cit.). Lo stesso si verifica nel permesso di costruire in sanatoria (doc. 5 Comune in I grado) e nella SCIA 159/2014 (doc. 6 Comune in I grado) ottenuti tra l’altro nell’interesse della stessa ricorrente appellante: nel primo si fa generico cenno ad un “locale deposito”, e nella seconda vi sono indicazioni contrarie a quanto afferma il Comune, perché il “locale deposito” così qualificato è indicato in relazione tecnica come esercizio di vendita di generi non alimentari (doc. 6 Comune in I grado, cit. p. 8), e in effetti ad una destinazione commerciale fa pensare la tipologia del bene, prospiciente la strada. In base agli elementi descritti, ovvero in sostanza alla sola classificazione catastale, va allora ripetuto quanto già affermato dal Collegio in sede cautelare, ovvero che si tratta di una classificazione con valore soltanto fiscale, che nulla dice sulla destinazione urbanistica poiché non constano elementi ulteriori dai quali ricavare quale in effetti fosse l’originaria destinazione del deposito per cui è causa, non risulta allora provato che quella successivamente impressagli dalla ricorrente appellante ne rappresentasse una modifica. Per conseguenza, in riforma sul punto della sentenza impugnata, il ricorso per motivi aggiunti di I grado va accolto, con annullamento dell’ordinanza impugnata come in dispositivo.

Di qui oltre alla riforma della sentenza, anche la condanna al pagamento, a carico del Comune di Sorrento, dei due gradi di giudizio, per un importo pari a 6 mila euro,