Riprendiamo stamattina il percorso bruscamente interrotto ieri e rituffiamoci nell’Housing sociale di Sant’Agnello.

Giusto per non perdere di vista ciò di cui stiamo parlando, riportiamo nuovamente quello che è il principio ispiratore dell’intervento edilizio che si sta materializzando in via Monsignor Bonaventura Gargiulo.

Un principio ispiratore che è stato inserito nella premessa della convenzione che lega il Comune di Sant’Agnello alla società SHS srl e che è il seguente:

“Con il termine di “housing sociale” viene definita la vasta gamma di iniziative volte ad ampliare l’offerta, a prezzi convenzionati, di abitazioni da destinare a categorie di persone e/o famiglie svantaggiate che non sono in grado di accedere all’acquisto di alloggi nel libero mercato”.

Nella prima puntata vi abbiamo parlato del prezzo di vendita dei singoli appartamenti. Un prezzo che si aggira intorno ai 4 e 500 euro a metro quadro. Circa 300 mila euro per una “casa sociale” di 65 mq.

Ora ci soffermeremo su un altro aspetto.

Come va pagata questa cifra?

Si va incontro effettivamente alle esigenze delle…

“…persone e/o famiglie svantaggiate che non sono in grado di accedere all’acquisto di alloggi nel libero mercato”?

Noi come sempre vi racconteremo i fatti indicandovi le fonti.

Poi lasceremo a voi giudicare.

La nostra è e resta informazione “denormalizzata”.

Raccontiamo ciò che gli altri non raccontano, ma non pretendiamo di essere i depositari della Verità.

Bando alle ciance però e torniamo alla convenzione.

Per trovare uno spunto su quel che cerchiamo dobbiamo arrivare a pagina 26: articolo 13.

Leggiamo insieme.

“Le graduatorie dei soggetti selezionati verranno trasmesse entro giorni 30 (trenta) dalla data di conclusione delle attività di cui al comma precedente al Convenzionato il quale procederà alla stipula degli atti di vendita, ovvero di locazione, degli alloggi di “housing sociale” in favore degli assegnatari secondo le graduatorie fornite dal Comune, restando di sua competenza la verifica del possesso dei requisiti di capacità, ed affidabilità, finanziaria dei soggetti assegnatari”.

Insomma è il convenzionato, la SHS srl, a decidere se l’assegnatario (colui che è stato fortunato in sede di sorteggio) possiede…

“…i requisiti di capacità, ed affidabilità, finanziaria”.

Continuiamo a scorrere la convenzione, ma altre informazioni utili non ne troviamo.

Qui però scatta l’imprevisto.

Spunta un regolamento.

Un “Regolamento per l’accesso agli alloggi di Housing Sociale”.

In alto, sulla prima pagina di questo Regolamento, vi è scritto Comune di Sant’Agnello. Non vi è però il logo.

Proviamo a navigare a tutto spiano nell’albo pretorio on line del Comune, ma il peregrinare risulta vano.

Ci viene in mente che a predisporlo potrebbe esser stato lo stesso convenzionato: la SHS srl.

Andiamo all’ultima pagina e purtroppo scopriamo che lo scritto non è firmato.

Torniamo al Computer.

Ci colleghiamo al sito http://www.sorrentohousing.it/.

C’è un area dedicata ai documenti.

La apriamo.

Vuoi vedere che abbiamo fatto bingo?

Nulla da fare.

C’è la delibera per il sorteggio degli assegnatari, c’è il permesso a costruire, ma di regolamento non c’è traccia.

Eppure c’è chi giura di averlo scaricato proprio da quel sito.

Vai a fidarti.

Intanto questo regolamento c’è e sembra scritto quanto meno da uno che conosce bene i fatti. Riporta riferimenti normativi e di atti precisissimi. Anche i dati progettuali e le modalità di determinazione dei prezzi sono corretti. Persino lo stile ed il formato del carattere appaiono noti.

Però non è firmato.

Al momento è anonimo.

Cosa dice questo regolamento di importante ai fini del nostro approfondimento?

Dice e dice anche tanto.

Innanzitutto ribadisce che la verifica dei “requisiti di bancabilità” (vale a dire solvibilità) spetta alla SHS srl.
Per far questo la SHS srl chiederebbe (su i contenuti di questo regolamento siamo costretti ad usare il condizionale perché ancora non se ne conosce la fonte certa) l’autorizzazione ad accedere ai dati bancari dell’acquirente.

In questa fase iniziale sarebbe prevista la stipula di una impegnativa dietro il pagamento di una somma – in conto deposito cauzionale – pari al 10% dell’intero importo (30 mila euro nel caso da noi ipotizzato di appartamento di 300 mila euro). Somma che verrà restituita nella ipotesi in cui le verifiche bancarie non dovessero essere soddisfacenti e qualora l’acquirente non riuscisse a dimostrare con quali mezzi economici intende far fronte all’operazione.

Se la verifica bancaria risulta favorevole, invece, si può sottoscrivere il preliminare e versare un ulteriore 10%.

Altri 30 mila euro.

Arriviamo a 60 mila.

Il resto?

Un attimo che ci arriviamo.

Un 20% (60 mila euro) al completamento della struttura (scheletro si suppone).

Un altro 10% (30 mila euro) alla realizzazione delle murature di chiusura, tramezzature interne, massetti, impermeabilizzazioni, isolamenti etc.

Un ulteriore 10% (30 mila euro) al completamento degli impianti tecnologici.

Infine il 30% finale (120 mila euro) al completamento di tutti i lavori e al momento del rogito notarile.

Non è tutto però.

Perché c’è una precisazione molto interessante.

“Salvo eccezioni, l’importo necessario che il promissario acquirente dovrà procurare attraverso l’acquisizione di apposito mutuo bancario, non dovrà superare il 50% dell’importo complessivo previsto per l’acquisto dell’immobile”.

Insomma l’acquirente può richiedere con il mutuo massimo 150 mila euro, gli altri 150 mila euro li deve tenere di suo.

Come?

Risparmi, prestiti, gratta e vinci, creste sulla spesa: come accidenti crede. Purché li versa.

150 mila euro belli pronti pronti. Praticamente le prime quattro tranche.

Ecco perché, oltre alla banca in sede di concessione del mutuo, anche la convenzionata SHS srl vuole accedere ai dati e verificare la bancabilità. Per essere certa che si è in grado di pagare i 150 mila euro che non rientrano nella cifra mutuabile.

A questo punto una considerazione lasciatecela fare.

E’ notorio che i principali destinatari del nobile intento dell’housing sociale (vale a dire “…le persone e/o famiglie svantaggiate che non sono in grado di accedere all’acquisto di alloggi nel libero mercato”) abbiano sul proprio conto giacenze di qualche centinaia di migliaia di euro.

Altrimenti che razza di svantaggiati sarebbero se non avessero nemmeno quello!

Meglio che ci fermiamo qui, anzi no.

Ne aggiungiamo un’altra.

Sempre in questo regolamento anonimo c’è un capitoletto che si chiama varie.

All’ultimo paragrafo troviamo scritto:

“La SHS srl si riserva a se il diritto di poter edificare al di sopra dei lastrici solari, qualora la norma urbanistica lo consentisse, e nessun diritto o indennizzo verrà corrisposto per l’eventuale esercizio di tale diritto”.

Va bene mettiamoci anche questo.

Se “sociale” deve essere, che lo sia fino in fondo.

In conclusione ci sentiamo di rivolgere un secondo appello al Comune di Sant’Agnello e per esso al Sindaco Piergiorgio Sagristani (al momento il primo non ha sortito effetto): vuole accertarsi e far eventualmente sapere se questo regolamento, al momento anonimo, è davvero vincolante per chi intende acquistare quegli alloggi? E, visto che  si trova, ci dice pure chi lo ha predisposto?

Mica possiamo fare tutto noi.

Alla prossima.

(SECONDA PUNTATA)

CdB