Chi si aspettava che dalla settima sezione napoletana potesse arrivare la decisione definitiva riguardo al futuro del tanto sbandierato parcheggio di via Santa Lucia dovrà rassegnarsi. L’ordinanza pubblicata nella giornata di mercoledì scorso infatti non fa altro che ingarbugliare ulteriormente la matassa, rischiando di rimettere tutto in gioco.

Eppure non sarebbe dovuta andare così.

La GEMAR srl, la società che punta a realizzare la grossa area di sosta nel cuore del paese, due anni fa si era rivolta alla Magistratura amministrativa per chiedere l’ottemperanza di un vecchio giudicato, emesso sempre dal TAR.

Si tratta però di una storia lunga che necessita del classico tuffo nel passato per essere intesa completamente. Un passato che risale al 2012. Perciò mettetevi comodi e leggete con attenzione.

Era il 13 marzo di quell’anno, infatti, quando la GEMAR srl presentava un’istanza per la realizzazione di un parcheggio interrato multipiano alla via Santa Lucia. In realtà si trattava di una seconda istanza, perché la precedente proposta progettuale, risalente addirittura al 2004, era stata già rigettata in quanto sovradimensionata rispetto al contesto paesaggistico circostante (centro storico di Meta). 

Fu così indetta una conferenza di servizi, ma anche questa volta il responso fu negativo. A mettersi di traverso fu la Soprintendenza che espresse il suo parere contrario. In particolare la Soprintendenza rilevò:

  1. “il progetto di autorimessa è molto simile a quello esaminato nel 2004, sia per forma che per dimensioni”;
  2. andavano dunque ribadite le stesse obiezioni già sollevate in quella precedente circostanza (parcheggio sovradimensionato, presenza di torrino e cavedi, etc.);
  3. analogamente andava invitato il proponente a rivedere la proposta progettuale in chiave di maggiore dimensionamento

Contro quella seconda bocciatura la GEMAR srl ricorse al TAR ed il TAR, con una sentenza breve datata 6 dicembre 2012, diede ragione ai costruttori rilevando che…

…il progetto presentato nel 2012 con l’istanza poi rigettata con il provvedimento in questa sede impugnato si profila in termini ben diversi rispetto al progetto presentato nel 2004. Ciò risulta evidente nella parte in cui: a) è stata prevista la riduzione dei posti auto da 348 a 283 (dunque di circa il 20%), con conseguente riduzione di superfici ed aree di sedime interessate, nonché dei cavedi; b) è stata eliminata la rampa carrabile su vicolo Olmo; c) l’opera risulterebbe completamente interrata, con conseguente eliminazione di ogni torrino. Ebbene nel caso di specie la soprintendenza, pur a fronte di tali importanti rimodulazioni progettuali, si è invece limitata a ritenere acriticamente analoghi i due progetti del 2004 e del 2012. Parimenti, l’amministrazione comunale procedente non ha rilevato la superficialità di tale valutazione sia in sede di conferenza di servizi, sia in sede di adozione della determinazione finale di segno negativo.

Gli atti furono così annullati, ma la storia non finì. Il Ministero, infatti, impugnò la decisione del TAR innanzi al Consiglio di Stato e quest’ultimo il 23 giugno del 2013 emise il suo verdetto.

Ricorso del Ministero respinto, ma motivazioni parzialmente modificate.

I togati del Consiglio di Stato infatti da una parte riconobbero che…

…la sentenza in epigrafe è meritevole di puntuale conferma laddove ha rilevato che la pura e semplice conferma del parere negativo sotto il profilo paesaggistico espresso dalla Soprintendenza in data 8 maggio 2012 risultasse viziata per difetto di motivazione, per non avere la Soprintendenza motivato circa le ragioni che inducevano a confermare il parere negativo nonostante le numerose modifiche apportate al piano proprio al fine di superare le criticità a suo tempo rilevate…

…dall’altra però evidenziarono che…

…il parere della Soprintendenza risulta viziato per la parte in cui ha affermato che le caratteristiche tipologiche e dimensionali del progetto si ponessero in contrasto con le pertinenti previsioni degli atti di pianificazione vigenti in loco. Come si è anticipato in premessa, nel rendere il proprio parere negativo, la Soprintendenza ha affermato che “per la zona del parcheggio di Santa Lucia l’area è di 2000 mq e i posti auto risultano essere 120. Pertanto si ritiene che il parcheggio vada così dimensionato per avere un più ridotto impatto con l’area verde esistente e con il contesto del contro storico”.

Insomma introdussero un nuovo elemento, un elemento che nel corso del procedimento aveva portato anche ad un approfondimento istruttorio. Una richiesta al Comune di chiarire quale fosse la previsione dello strumento urbanistico.

Il Comune rispose e così scrisse:

  • che il vigente P.R.G. comunale (e precisamente, l’allegato 5, rubricato ‘Relazione sulle caratteristiche della sosta e sulla dotazione di attrezzature per la mobilità’) ha previsto che l’‘area di impronta a terra’ del parcheggio per cui è causa è pari a 5.000 mq., per una consistenza di 220 posti auto;
  • che la delibera consiliare n. 53 del 2011 (richiamata in premessa) ha trasferito ulteriori 80 posti da un parcheggio non più realizzabile (che avrebbe dovuto essere ubicato in altra zona del territorio comunale) al parcheggio ‘Santa Lucia’, in tal modo portando la disponibilità totale di posti ivi realizzabili da 220 a 300;
  • che, conclusivamente, le dimensioni del progetto per cui è causa risultano conformi alle pertinenti previsioni della pianificazione urbanistica comunale, secondo cui nell’area contraddistinta con la sigla P1 nella zonizzazione del P.R.G. vigente e denominata ‘Parcheggio di via Santa Lucia, via dell’Olmo, via E. De Martino’ è possibile realizzare un’autorimessa interrata avente le seguenti caratteristiche: a) non più di 300 posti auto; b) di tre livelli; c) insistente su non più del 60 per cento dell’area del lotto disponibile (pari a 3.801 mq.). In definitiva, le ragioni ostative evidenziate dalla Soprintendenza non rinvengono conferma dalla documentazione in atti.

Il Consiglio di Stato, sulla scorta di quanto evidenziato dal Comune, in mancanza anche di contestazioni da parte del Ministero, si convinse e così concluse…

…l’appello in epigrafe deve essere respinto, sia pure con motivazioni parzialmente diverse da quelle che hanno fondato la reiezione del ricorso di primo grado.

Tutto sembrava mettersi per il meglio, al punto che la GEMAR srl il 22 novembre del 2013 inviava una nota al Comune di Meta, invitando il responsabile del procedimento a prendere atto del giudicato e, per l’effetto…

…a dichiarare l’avvenuta conclusione positiva del procedimento ex art. 14 e ss. della legge n. 241/90 relativo alla realizzazione del parcheggio pubblico a rotazione di via Santa Lucia, con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti necessari per l’avvio dei lavori.

Dal Comune però rispondevano picche e la vicenda finiva in letargo.

Dopo quasi quattro anni la GEMAR srl si svegliava e ricorreva al TAR chiedendo di “spronare” il Comune inadempiente.

Così si è arrivati all’ordinanza emessa appena due giorni fa.

Un’ordinanza che rimette tutto in discussione. I Giudici amministrativi, infatti, innanzitutto hanno rilevato…

… che sussistono seri dubbi in ordine all’ammissibilità del presente ricorso, atteso che secondo l’art. 113, co. 1, cod. proc. amm., in materia di ottemperanza «la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado»; diversamente, essa spetta al Consiglio di Stato.

Quindi nel caso concreto, dal momento in cui l’originaria Sentenza è stata riformata dal Consiglio di Stato il TAR oggi non sarebbe nemmeno competente.

In seconda battuta hanno evidenziato che

…alla luce della diversa motivazione formulata dal Consiglio di Stato, la pronuncia d’appello presenta un contenuto dispositivo e conformativo diverso rispetto a quella di primo grado, implicando non già l’inammissibilità tout court del parere soprintendentizio (che dovrebbe dunque considerarsi positivamente «acquisito» alla Conferenza di servizi, ai sensi degli artt. 14-ter, co. 7, e 14-quater, co. 1, della legge n. 241/1990, nel testo applicabile ratione temporis), bensì l’illegittimità del parere stesso per difetto di motivazione (per avere la Soprintendenza erroneamente ritenuto analoghi il progetto del 2004 e quello derivante da «importanti rimodulazioni» del 2012) e per contrasto delle valutazioni in esso contenute con l’effettiva consistenza delle pertinenti previsioni di piano (dal che deriva la necessità, da parte del Comune di Meta, di dare impulso alla ripetizione della sequenza procedimentale per il riesame del progetto e la definizione della relativa istanza di permesso di costruire).

In altri termini altro che giudizio di ottemperanza, si dovrebbe ricominciare tutto dal principio.

Cosicché non c’è stata nessuna sentenza, ma solo un approfondimento ed un rinvio al 10 aprile prossimo.

Insomma la storia continua ancora e non crediamo che finirà a breve, anche perché qualcosa non convince.

Questo però sarà materiale per un successivo approfondimento.