Non sono bastati un ricorso ed una serie di motivi aggiunti per convincere i Magistrati della settima sezione del TAR Campania – Napoli. Così nella giornata di lunedì è arrivata la decisione finale sulla vicenda relativa alla piscina dell’Eliseo Park di Sant’Agnello.

Una sentenza con la quale il TAR dà ragione al Comune di Sant’Agnello e condanna la Immobiliare S. Apollonia a r.l. che gestisce la struttura ricettiva anche alla refusione delle spese.

La storia nasce nel 2011, quando il Comune santanellese ingiungeva la demolizione di…

“…1) una piscina di servizio dell’attività turistico ricettiva realizzata mediante l’eliminazione della copertura della vasca di raccolta dell’impianto antincendio e pavimentazione della zona circostante con maioliche, il tutto per una superficie complessiva di circa 112,00 mq.; 2) locali wc di servizio della piscina, realizzati in aderenza al fabbricato principale e costituiti da muratura perimetrale in elevazione e copertura con solaio piano con una superficie lorda complessiva di circa mq. 5,45 ed un volume di mc. 13,80; 3) una cabina bar realizzata interamente in legno con copertura inclinata a doppia falda poggiata sulla pavimentazione in maioliche anch’essa priva di titoli abilitativi, per una superficie lorda di mq. 8,40 e con un volume di mc. 22,90 mentre la pavimentazione ha una superficie di circa mq. 20,00; 4) un volume realizzato ex novo in sopraelevazione ai locali tecnici adibiti a locale caldaia e generatore elettrico, adibito a direzione del complesso turistico per una superficie lorda di circa mq. 30,68 e con un volume di circa mc. 95,00; 5) la modifica dei locali caldaia e generatore elettrico costituta dalla diversa distribuzione interna, con due separate scale di accesso ai relativi locali; 6) una struttura costituita da pannelli in alluminio e vetri per una superficie di circa mq. 7,20 e un volume di circa mc. 14,40”.

Contro il provvedimento sanzionatorio l’Immobiliare S. Apollonia a r.l. ricorreva al TAR adducendo una serie di motivazioni.

I giudici amministrativi hanno però punto per punto smontato le tesi dei ricorrenti precisando

“…nel caso di specie è pacifico che la società ricorrente ha realizzato senza le prescritte autorizzazioni edilizie e paesaggistiche una piscina, avendo richiesto con D.I.A. del 30.10.2006 l’autorizzazione per costruire, in una parte del giardino, “una riserva idrica interrata, coperta da solaio, a servizio dell’impianto antincendio” per un volume di 88 mc. ed avendo successivamente trasformato parte della stessa in piscina”.

Analoghe considerazioni ha espresso il TAR anche in relazione ai locali wc a servizio della piscina, alla pavimentazione circostante la piscina stessa ed alla cabina bar che ,seppure di materiale ligneo e non ancorato al suolo, è stata considerata comunque idonea  a svolgere una funzione perdurante nel tempo e non a soddisfare esigenze temporanee…

“… manca, dunque, quel carattere di “precarietà” dell’opera che, se presente, sottrae la stessa al regime del permesso di costruire.”