In principio c’è stata una nuova inchiesta condotta dal Clan di Bertoldo.

Un’inchiesta che ha rivelato come il famoso parere redatto dal Professore Ferdinando Pinto, circa la vicenda housing sociale di Sant’Agnello, fosse tutt’altro che positivo. Anzi era diventato addirittura negativo, dopo che la Corte Costituzionale aveva sancito la inderogabilità della legge regionale numero 35/1987, il cosiddetto PUT dell’area sorrentino-amalfitana.

Così, dopo il BOOM, il Palazzo ha provato a reagire con la sortita del Sindaco Piergiorgio Sagristani.

Una vera e propria carcioffola a cui molto probabilmente non ha creduto neppure lo stesso Sagristani, come abbiamo spiegato in una lunga ed articolata replica (leggi qui).

A quel punto si sono visti costretti a spostare la linea di difesa.

Saltata la copertura del parere legale del Professore Pinto, ora la versione che la politica sta mettendo a punto è la seguente:

Quel parere non era dirimente. Perché l’housing sociale di Sant’Agnello non è in deroga al PUT, anzi non è in deroga nemmeno al PRG del Comune di Sant’Agnello.

Non è in deroga a niente, nemmeno alle prescrizioni del Manuale delle Giovani Marmotte.

E’ ligio! Mica come il macello che hanno fatto a Sorrento a via Atigliana.

Sant’Agnello non è Sorrento e, quindi, la sentenza del TAR che boccia Sorrento, non c’entra un fico secco con la storia di Sant’Agnello.

A fissare questi paletti ci ha pensato un paio di giorni fa il progettista dell’intervento edilizio santanellese. L’ingegner Antonio Elefante, in una delle sue solite esternazioni social , ripresa peraltro dal nostro blog.

Allora facciamo finta che abbia ragione l’ingegnere.

Proviamo a seguirlo nel suo ragionamento.

In premessa, però, qualche domanda ce la dobbiamo pur porre:

  • se non c’era nessuna deroga al PUT – come invece obiettava la Provincia nelle sue osservazione al PUA (Piano Urbanistico Attuativo) del Piano casa – per quale accidenti di motivo hanno chiesto al Professore Pinto quel parere?

ed ancora

  • Per quale accidenti di motivo hanno poi utilizzato impropriamente quel parere a sostegno dei loro atti?

Anche questo resterà uno dei tanti misteri irrisolti di questo caso.

La nostra mission però è un altra:

  • è vero che l’intervento del Piano Casa di Sant’Agnello è diverso da quello di Sorrento?
  • è vero che l’intervento del Piano Casa di Sant’Agnello è conforme al PUT e quindi anche al PRG?

Lasciamo come sempre parlare le carte. Il palcoscenico è il loro.

Partiamo dal PUT.

La norma che disciplina la possibilità per i Comuni ricadenti nell’area sottoposta alla disciplina della legge regionale numero 35 del 1987 di realizzare ulteriori vani residenziali è la seguente:

Tre dunque le possibilità qualora si vogliano costruire nuove case:

  1. incremento demografico,
  2. riduzione indice di sovraffollamento,
  3. sostituzione vani malsani e/o fatiscenti.

Ulteriori nuovi appartamenti, che non rispondano ad uno di questi tre requisiti, non sono realizzabili secondo il PUT.

Non sono realizzabili né a Sorrento, né a Sant’Agnello. Questo perché il PUT è vigente sia a Sorrento, sia a Sant’Agnello.

C’è poi ancora un’altra norma del PUT da leggere, quella che disciplina le norme da rispettare nella redazione dei Piani regolatori (siano essi PRG o PUC) relativamente agli interventi di edilizia residenziale (costruzione nuove case).

E’ questa:

Quindi se si tratta di nuove case da realizzare per aumento demografico il 70% deve essere riservata all’edilizia pubblica. In caso di nuove case da realizzare per ridurre l’indice di affollamento, ovvero per sostituire vani malsani, il 100% deve essere riservata all’edilizia pubblica.

Cioè tutto!

Anche questa norma vale sia a Sorrento, sia a Sant’Agnello. Questo perché il PUT vale sempre sia a Sorrento, sia a Sant’Agnello.

Sulla scorta di queste norme la sezione napoletana del TAR Campania ha bocciato il PUA (piano urbanistico attuativo) relativo al Piano casa di via Atigliana adducendo – in relazione alla mancata conformità al PUT – queste motivazioni:

Già qui noi una certa analogia tra la vicenda di Sant’Agnello e quella di Sorrento iniziamo a vedercela.

Infatti se l’intervento di Sorrento non rispondeva a nessuno dei tre requisiti previsti dal PUT (incremento demografico, indice di sovraffollamento, sostituzione di vani malsani), non si capisce nell’intervento di Sant’Agnello a quali di questi requisiti invece si sia risposto.

  • A Sant’Agnello si sono costruite nuove case perché è aumentata la popolazione residente?
  • A Sant’Agnello si sono costruite nuove case che sono poi state assegnate a quei cittadini residenti che prima abitavano in appartamenti sovraffollati?
  • A Sant’Agnello si sono costruite nuove case che sono poi state assegnate a quei cittadini residenti che prima abitavano in appartamenti malsani?

Noi una nostra idea di risposta ce la saremmo anche fatta e siamo certi che anche voi ne abbiate una, ma non facciamoci tentare. Come è giusto che sia, lasciamo che ancora una volta siano le carte a parlare.

E’ tutta loro la scena.

A spiegarci cosa deve intendersi per “housing sociale” ci pensa così la premessa della convenzione intercorsa tra il Comune di Sant’Agnello e la S.H.S. srl, la società che sta realizzando l’intervento.

Questa è la risposta che forniscono loro. I diretti interessati.

  • Nessuna esigenza di incremento demografico.
  • Nessuna esigenza dovuta all’indice di sovraffollamento.
  • Nessuna esigenza di sostituire vani malsani.

Dunque nessuno di quei requisiti previsti dall’articolo 9 del PUT.

L’italiano è italiano. Lingua difficile, ma non impossibile da capire.

In effetti, qualche dubbio lo avevano avuto anche al Comune di Sant’Agnello. Tanto è che nella delibera di Giunta che approvava il PUA relativo al Piano casa e che respingeva le osservazioni presentate dalla Provincia guardate un po’ cosa scrivevano..

Ebbene il comma 4 dell’articolo 12-bis della L.R. n. 19/2009 sarebbe questo…

…vale a dire il motivo per cui avevano chiesto il parere al Professore Ferdinando Pinto.

Il senso di quelle parole scritte nella delibera di Giunta è, quindi, il seguente: il PUA dell’Housing è conforme al PUT ed al PRG e, qualora non lo fosse, la legge sul Piano casa comunque ci consente di andare in deroga al PUT.

La Corte Costituzionale ha poi sancito che nessuna legge regionale (compreso il Piano casa) può derogare al PUT e quindi è saltato il primo paracadute.

Riguardo alla conformità al PUT abbiamo visto che, se l’intervento di Sorrento non è conforme al PUT, perché non soddisfa nessuno dei tre requisti previsti dal PUT, a rigor di logica non può esserlo nemmeno quello di Sant’Agnello che nemmeno soddisfa questi tre parametri.

Perché, ricordiamolo ancora, il PUT è valido sia a Sorrento, sia a Sant’Agnello.

Quindi è saltato anche il secondo paracadute.

La storia, come vedete, si fa sempre più intrigante.

A questo punto, dopo aver preso in esame il PUT, soffermiamoci anche sul PRG.

Non ora, però…alla prossima puntata.

(FINE PRIMA PUNTATA)

Clan di Bertoldo