Finalmente eccoci qui.

Li avete sentiti tutti no?

Tutti preoccupati dei cittadini che hanno speso soldi e che adesso non sanno cosa accadrà. Tutti però contestualmente fiduciosi, compreso gli stessi acquirenti coinvolti.

Per la serie alla fine il Bene trionferà sul Male. Quindi l’imperativo è: non preoccuparsi ed andare avanti.

Tutti…loro, perché noi non siamo tutti e come abbiamo fatto in questi anni, anche in questo lavoro proveremo a non illudere.

A dire le cose come stanno e, soprattutto, quali potrebbero essere i futuri scenari, sia che a trionfare sia il Bene, sia che a trionfare sia il Male.

A nostro modo proviamo veramente a stare dalla parte dei cittadini, anche se loro non lo capiranno, ad aprire i loro occhi impauriti e disorientati.

Mercoledì mattina la Procura di Torre Annunziata ha provveduto a sequestrare il cantiere del comparto edilizio denominato housing sociale. Questo ormai lo sanno tutti. Contestualmente ha ipotizzato due tipi di reati nei confronti dei titolari della società committente (SHS srl), del progettista direttore dei lavori (ingegner Antonio Elefante) e dei titolari della ditta costruttrice (la New Electra srl).

Anche questo è un fatto noto.

I reati contestati sono quelli previsti della lettera c) dell’articolo 44 del Testo Unico sull’edilizia e dall’articolo 181 del Codice dei beni culturali. Praticamente contestano che l’opera sia del tutto illegittima, perché illegittimi sono i titoli che l’hanno originata.

Di qui il sequestro disposto dalla Procura. Un sequestro dettato dal fatto che…

…da notizie acquisite da fonti aperte emerge che la società proprietaria è in procinto di consegnare gli alloggi e di completare la stipula dei contratti preliminari.

Il sequestro è una misura preventiva e segue il suo canale. Dapprima dovrà ricevere l’eventuale convalida da parte del GIP. Qualora dovesse giungere la convalida c’è la possibilità di ricorrere al Tribunale del Riesame prima ed alla Corte di Cassazione poi.

Tre step dunque.

Se in questi tre step dovesse permanere la misura disposta dalla Procura, l’opera resterebbe sequestrata, in caso contrario, tornerebbe nella disponibilità del costruttore.

Attenti, però, perché qualora dovesse essere disposto il dissequestro (o dal GIP, o dal Tribunale del Riesame o dalla Corte di Cassazione) la vicenda non sarebbe affatto definita, perché riguarderebbe solo l’esistenza o meno delle esigenze della misura preventiva. Resterebbe in piedi la questione principale.

Le ipotesi di reato formulate dalla Procura e quindi l’inchiesta.

Un’inchiesta che a sua volta potrebbe portare all’archiviazione, qualora i Magistrati – sentite anche le argomentazioni delle difese – dovessero verificare l’infondatezza delle accuse, o potrebbe portare (l’ipotesi più pericolosa) all’instaurazione di un processo di merito. Un processo che potrebbe anche non riguardare più solo i due reati sino ad ora ipotizzati, ma anche altri e coinvolgere anche altri indagati.

Anzi, a leggere tra le righe, del provvedimento di sequestro emesso dalla Procura, queste ipotesi sono tutt’altro che remote.

Infatti in un passaggio i Magistrati così scrivono:

Quando la legge prescrive, sotto comminatoria di sanzione penale, il rilascio di una concessione amministrativa per l’esercizio di una determinata attività, intende evidentemente riferirsi ad una concessione legittima, escludendo, quindi, per conseguenza che quella illegittima possa avere lo stesso valore. Ciò non comporta, tuttavia, che riconosciuta l’illegittimità di una concessione debba necessariamente derivarne la incriminazione dei pubblici amministratori che l’hanno rilasciata o del destinatario di essa, dovendosi un tale effetto escludere quando essi siano stati in buona fede. Cosa da escludere nel caso di specie, allo stato, come evidenziato dallo sviluppo del procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione degli atti amministrativi a supporto dell’intervento.

Minchia.

In cosa verrebbe però ravvisato questo comportamento anomalo?

In ciò che accadde dopo la redazione del famoso parere del Professor Ferdinando Pinto ed in particolare nel suo contrasto con quanto invece riportato nella relazione istruttoria sottoscritta dal geometra del Comune Francesco Ambrosio

…il professionista, invero, dopo essersi espresso per l’astratta applicabilità della normativa derogatoria del cd “piano casa” precisava che la “sua applicazione è, in concreto, da ritenersi sub judice in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.

Il riferimento del professionista (Professor Ferdinando Pinto) era alla questione costituzionale relativa alla legge per il recupero dei sottotetti definitivamente chiarita con la sentenza n. 11/2016 dalla Corte Costituzionale…

…in termini sfavorevoli all’applicabilità delle norme derogatorie della legge n. 19/2009 nei territori sottoposti al PUT, rendendo il PUA approvato con delibera di Giunta n. 90/2015 non conforme al PUT e come tale contro legem.

Ariminchia, invece cosa succedeva?

Lasciamo ancora che siano le carte, il provvedimento della Procura, a parlare:

Questo dirompente elemento di novità avrebbe dovuto indurre ragionevolmente i funzionari del Comune di Sant’Agnello e della locale Soprintendenza a tener conto della sopravvenuta illegittimità del piano attuativo posto dai privati a fondamento della richiesta di permesso a costruire. Inspiegabilmente invece, in data 16/02/2016, sulla scorta del parere favorevole reso dalla dott.ssa Ricciardelli della locale Soprintendenza in sede di conferenza di servizi espletata in data 26.01.2016, veniva rilasciata dal geometra Ambrosio Francesco l’autorizzazione paesaggistica n. 4/2016, propedeutica al rilascio del permesso a costruire n. 19/2016 del 13 dicembre 2016.

Aririminchia.

La questione rischia davvero di ingarbugliarsi ancora di più.

In quel processo, nella malaugurata ipotesi in cui si dovesse arrivare ad un processo, potrebbero davvero entrare altri imputati ed altre ipotesi di reato.

Come si sa un processo, come tutti i processi, può terminare o con l’assoluzione o con la condanna.

Nel primo caso a trionfare sarebbe il Bene e quindi si sarà perso solo tanto tempo, ma tutti i personaggi coinvolti a vario titolo (proprio tutti) potranno tirare un bel sospiro di sollievo.

Nel secondo caso a trionfare sarebbe il Male e…prendetevi una bella boccata d’aria e preparatevi alla prossima puntata.

(FINE PRIMA PUNTATA)

Clan di Bertoldo