La vicenda risale addirittura al dicembre del 2007, quando il Comune di Sorrento pubblicò il bando per la selezione interna, per titoli ed esami, per 2 posti di istruttore direttivo area di vigilanza categoria D. Trascorsero tre anni e finalmente la procedura ebbe esito.

Uno dei partecipanti però, dopo la pubblicazione della graduatoria, decise di ricorrere al TAR Campania – Napoli.

Tra i motivi di ricorso eccepì che…

“…uno dei componenti della Commissione esaminatrice, il dr. A.M., dopo la nomina, sarebbe divenuto incompatibile con l’espletanda funzione, in quanto, prima, eletto nel Consiglio comunale e, poi, nominato assessore nel Comune limitrofo di Massa Lubrense. La dedotta incompatibilità avrebbe reso illegittima ogni attività della Commissione esaminatrice e, conseguentemente, anche le valutazioni espresse e gli esiti della procedura selettiva”.

In realtà A.M., altri non era che il Comandante della Polizia locale, Antonio Marcia.

Ebbene, ieri mattina è stata pubblicata la sentenza emessa dalla quinta sezione del Tribunale Amministrativo.

Ad aver ragione è stato il Comune.

Marcia non era incompatibile.

Secondo i Magistrati infatti…

“la normativa invocata, secondo la quale “della Commissione giudicante non possono far parte i componenti dell’organo della direzione politica dell’Amministrazione ovvero coloro che ricoprono cariche politiche” (art. 12 comma 2, Regolamento comunale, cfr. art. 35, comma 3, lett. e), del d.lgs. n. 165/2001), non trova applicazione nel caso di specie, esercitando il suddetto dirigente il proprio mandato elettorale ed amministrativo in una Amministrazione diversa da quella espletante la procedura selettiva senza che sia stata provata alcuna possibile influenza sulle concrete modalità di espletamento dell’attuale procedura. Non sarebbe, in altri termini, configurabile alcuna incompatibilità”.

Nella sentenza viene inoltre precisato che…

“Non costituiscono principio di prova della dedotta verosimiglianza della sussistenza di una possibile indebita sfera di influenza politica sulla procedura da parte del predetto componente esperto della Commissione, per la non diretta attinenza, l’elezione quale consigliere nella locale lista civica e la nomina quale assessore alla pesca nel diverso Comune di Massa Lubrense (non di residenza dei vincitori), e tantomeno l’espletamento di funzioni, nella detta ultima qualità, nell’ambito del Consorzio di gestione della riserva naturale marina “Punta Campanella” ovvero all’interno del Piano di Zona, nell’ambito territoriale Napoli tredici, pur interessando tali progetti i Comuni della penisola Sorrentina”.

Per la cronaca non sono stati accolti nemmeno gli altri motivi del ricorso che è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese.