Dopo praticamente un mese dalla proclamazione a Sindaco di Massimo Coppola è arrivato finalmente il via libera anche per i Consiglieri comunali. Per tutti tranne che per Marco Fiorentino, dichiarato ineleggibile, che resta quindi fuori dalla prossima assise. Il suo posto dovrebbe andare ad Antonino Fiorentino che tuttavia è a sua volta incompatibile perché nel frattempo è diventato assessore. Quindi alla fine ad entrare  dovrebbe essere Rossella Di Leva, salvo ulteriori colpi di scena.

Potrebbe, però, non essere finita qui, perché sulla Consiliatura incombe adesso  l’ombra di un ricorso che minerebbe a far invalidare il voto e far tornare Sorrento alle urne.

Ad annunciare un possibile strascico era stato alla vigilia del ballottaggio Bruno Morelli, con una lettera inviata anche al nostro blog (leggi qui).

Sono state proprio le corpose argomentazione presentate da Morelli che hanno di fatto imballato la Commissione sino ad ora, la vicenda però è lungi dall’essere risolta. La Commissione, infatti, ha retrocesso la posizione di Marco Fiorentino da incandidabilità ad ineleggibilità e per questo si è limitata esclusivamente a non convalidare l’elezione di Fiorentino, rimettendo poi la palla al Consiglio comunale chiamato alla convalida degli eletti alla prima seduta ed alla eventuale surroga.

C’è un problema.

Nella relazione della Commissione viene precisato che la decisione è stata adottata alla luce degli atti in suo possesso, lascia quindi uno spiraglio aperto. Se infatti Fiorentino, a prescindere dagli atti in possesso della Commissione, era realmente incandidabile il problema resta. Saremmo al cospetto di una nullità assoluta.

Allora cosa potrebbe accadere?

Sul punto la legge non sembra venire incontro. Infatti nel caso in cui Fiorentino fosse stato eletto Sindaco l’esito sarebbe stato scontato.

Elezioni nulle e ritorno al voto.

Fiorentino però non è stato eletto Sindaco, ma era comunque candidato Sindaco e quindi?

Una vicenda analoga era già finita dinanzi al Consiglio di Stato nel lontano 1999. In quella circostanza il Consiglio di Stato fu drastico: nullo il procedimento elettorale e nuove elezioni.

Nel 2015 il massimo organo di giustizia amministrativa veniva nuovamente investito di un caso analogo. A ricorrere, all’indomani della consultazione elettorale, era stato un cittadino candidato alla carica di Sindaco nel Comune potentino di Grumento Nova. Costui rappresentava che uno dei candidati Sindaci, comunque non eletto, si trovava in una posizione di incandidabilità non rilevata in precedenza.

Il Consiglio di Stato, ribaltando la sentenza del TAR, accoglieva il ricorso ed annullava

…le elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Grumento Nova tenutesi nel maggio del 2014, e la relativa proclamazione degli eletti.

Interessante era la motivazione che si discostava da quella resa nel 1999 sempre dal Consiglio di Stato. Nel 2015 i Giudici, dopo aver analizzato i termini per la impugnazione ai fini dell’ammissibilità del ricorso, così argomentavano:

Il Collegio, chiamato dunque all’individuazione degli effetti della partecipazione alle elezioni di un candidato sindaco versante in condizione di incandidabilità, deve subito rilevare che effetto minimo inevitabile di una patologia siffatta è quello del disconoscimento alla corrispondente lista dei seggi consiliari che le fossero stati assegnati.

L’art. 71 d.lgs. n. 267/2000 sancisce, infatti, un intimo legame tra le candidature alla carica di sindaco e le liste collegatevi, stabilendo in particolare: che con la lista dei candidati al consiglio comunale deve essere presentato anche un candidato alla carica di sindaco; che, correlativamente, ciascuna candidatura alla carica sindacale è collegata a una lista di candidati a seggi consiliari; che, infine, a ciascuna lista s’intendono attribuiti tanti voti quanti sono quelli conseguiti dal candidato alla carica di sindaco collegato alla lista medesima (commi 2, 3 e 7 art. cit.).

Al cospetto di questa disciplina, nel cui contesto l’indicazione del candidato sindaco costituisce, quindi, un elemento essenziale della valida presentazione della lista (cfr. Sez. V, 2 maggio 2002, n. 2333; 13 settembre 1999, n. 1052), deve ritenersi che la partecipazione alle elezioni di un candidato sindaco incandidabile, oltre a essere ex se nulla, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 235/2012, infici anche il risultato della lista che in tale candidatura si riconosceva e ad essa si era collegata…Per quanto fin qui detto, non vi è dunque dubbio che illegittimamente alla lista n. 1 siano stati assegnati due seggi.

Non solo, i Giudici amministrativi aggiungevano che…

…l’effetto perturbante dell’illegittima ammissione alle elezioni va verificato alla luce del rapporto esistente tra l’entità dei voti ottenuti dalla lista illegittimamente ammessa, da un lato, e lo scarto di voti registrato tra i due candidati più votati per la carica di vertice dell’Ente, dall’altro. E un effetto integralmente invalidante deve essere riconosciuto, in concreto, allorché i suffragi raccolti dalla lista indebitamente ammessa superino largamente l’anzidetto scarto differenziale, sì da presentarsi come suscettibili di alterare in maniera significativa il risultato complessivo della consultazione (per questa impostazione cfr., tra le altre, Sez. V, 31 marzo 2012, n. 1889; 20 marzo 2006, n. 1437; 18 giugno 2001, n. 3212 ; 7 marzo 2001, n.1343; 10 maggio 1999, n. 535). Orbene, le deduzioni di parte ricorrente comprovano che l’incidenza sull’esito elettorale della partecipazione al voto della lista n. 1 è risultata tale da poter alterare in misura rilevante la posizione conseguita dalle altre forze politiche, e ribaltare, in definitiva, il risultato della consultazione. Non resta quindi che convenire con la stessa parte sulla complessiva turbativa suscitata dall’illegittima ammissione della lista collegata al candidato sindaco più volte menzionato, in assenza della quale s’impone il fondato sospetto che l’esito della consultazione sarebbe potuto essere diverso.

Tornando a quanto accaduto a Sorrento ricordiamo che al primo turno il neo Sindaco Massimo Coppola aveva conseguito 376 voti in più di Mario Gargiulo, mentre Marco Fiorentino ne aveva ottenuti 1865.

Sulla delicata questione abbiamo contattato i due diretti interessati, Massimo Coppola e Mario Gargiulo, tuttavia nessuno dei due ha voluto rilasciare commenti.