Vince ancora il WWF sulla vicenda del parcheggio via Rota. Questa volta vince al TAR, dove a difendere l’associazione del Panda era l’avvocato Anna Iaccarino.

Una sentenza che potrebbe costituire la pietra tombale su questa storia.

Una sentenza chiara ed inequivocabile, che condanna anche alle spese il Comune di Sorrento.

Il tutto nasce da un’istanza presentata nel luglio del 2017 dal WWF. Un’istanza nella quale si sollecitava il Comune di Sorrento a definire il procedimento repressivo…

“…allo scopo di ristabilire il rispetto delle disposizioni urbanistiche e ambientali, adottando i provvedimenti sanzionatori che dovessero ritenersi dovuti”.

La richiesta dell’associazione ambientalista, tuttavia, non aveva riscontro e, solo pochi giorni prima dell’udienza al TAR, il Comune convocava una conferenza di servizi per valutare l’istanza del privato che proponeva una nuova soluzione progettuale.

Secondo i giudici amministrativi però…

“…l’amministrazione procedente ha l’obbligo di definire il procedimento con un provvedimento espresso ai sensi dell’art. 2 L. 241/1990; il dovere di concludere non è venuto meno per il fatto che il Comune ha solo da ultimo convocato una conferenza di servizi per l’esame di una diversa proposta progettuale (peraltro in prossimità dell’udienza di discussione con nota del 5.4.2018, e dunque tardivamente rispetto al termine procedimentale); tale convocazione infatti non definisce il procedimento di repressione dell’abuso già avviato né costituisce di per sé l’adozione di un provvedimento definitivo sulla situazione interessata”.

Non solo, il TAR ha anche stabilito che…

“…in caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per provvedere sull’istanza presentata dalla ricorrente, si nomina sin d’ora quale commissario ad acta il dirigente preposto alla Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio del Comune di Napoli, o su delega, un funzionario del medesimo ufficio, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente”.