E’ stata depositata oggi, dalla settima sezione del TAR Campania Napoli la sentenza con la quale è stato definitivamente bocciato il progetto del Piano Casa a via Atigliana.

Una sentenza lunghissima in cui i Giudici Amministrativi, nell’accogliere le tesi di un privato e della Associazione Verdi Ambiente e Società, fissano alcuni punti destinati a far scuola.

In particolare, secondo i Magistrati del TAR…

Il procedimento per l’approvazione del PUA in questa sede impugnato, attuato in asserita applicazione del predetto art. 7, L.R. n. 19/2009, si rivela carente di istruttoria e di motivazione per quanto concerne i profili che avrebbero potuto legittimarne le difformità dal PUC: in primis, e con valore dirimente, la qualificazione della zona come “area urbana degradata”, ai sensi delle richiamate disposizioni; l’indisponibilità di aree destinate a edilizia residenziale sociale; la quantificazione e tipizzazione delle reali esigenze abitative nel territorio comunale; la compatibilità del progettato intervento con la presenza, nell’area,di agrumeti e piantagioni di ulivo.

Inoltre, secondo i giudici, la zona interessata non presenta le caratteristiche dell’area urbana degradata per cui l’intervento progettato non soddisfa l’interesse pubblico tipizzato della «riqualificazione di aree urbane degradate».

In pratica non ricorrendo le condizioni per l’applicazione dell’art. 7, L.R. 19/2009, e in mancanza di variante al PUC, l’intervento si palesa illegittimamente violativo delle prescrizioni del PUC medesimo, in quanto non finalizzato a sopperire alla inderogabile necessità di eliminazione di case malsane, alloggi impropri e sovraffollamento in favore di soggetti che abitino stabilmente in simili condizioni.

Il TAR affronta poi anche la delicata questione del rapporto tra il PUA e il PUT, ribadendo che…

…ricostruita la ratio della legge de qua [L.R. n. 19/2009], in conformità del resto con il dato letterale, quale evincibile dalla lettura degli art. 4 e 5, che fanno riferimento alla sola deroga agli strumenti urbanistici, la stessa giammai potrebbe prevalere sulla l.r. n. 35/87 di approvazione del P.U.T., peraltro neppure richiamata nella l.r. n. 19/09.

Ed ancora…

La generalizzata previsione di cui all’art. 12 comma 2 bis pertanto non potrebbe in alcun modo leggersi come deroga al P.U.T. – sia pure in relazione a quelle sole zona sottoposte a vincoli di inedificabilità relativa – anche in considerazione del rilievo che una norma eccezionale e premiale, quale quella sul “piano casa”, destinata pertanto ad applicarsi solo in relazione alle fattispecie e nei limiti temporali espressamente previsti, non potrebbe giammai derogare, in forza del disposto dell’art. 14 sulle disposizioni della legge in generale, in mancanza di espresso riferimento – fatta peraltro salva la questione di legittimità costituzionale della deroga medesima – ad una normativa speciale quale quella recata dalla l.r. n. 35/87, riferita alla tutela di un bene specifico, quale il paesaggio, e relativa ad un territorio circoscritto della Regione Campania con particolare rilevanza paesaggistica. In questo senso, peraltro, ed in mancanza di espressa deroga, depone anche la necessità, alla luce di quanto innanzi osservato, di optare per una interpretazione costituzionalmente orientata, da privilegiarsi senza dubbio laddove, come detto, l’interpretazione letterale e sistematica non deponga per una deroga espressa al P.U.T. … In termini conclusivi, il Tribunale rileva che la normativa premiale ed eccezionale di cui alla l.r. n. 19/09 giammai può porsi come derogatoria rispetto alla speciale disciplina di cui alla l.r. n. 35/87, adottata peraltro in esecuzione della L. n. 431/1985 a tutela del Paesaggio, la quale peraltro, anche per espressa dizione normativa, si impone alle Regioni, ai sensi dell’art. 2 della legge medesima, in quanto contenente norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica (secondo la dizione normativa atta a vincolare anche le Regioni a statuto speciale)» (T.A.R. Campania Napoli, VII, sent. n. 3318/2015, cit.).

Insomma è chiara la “prevalenza dei piani paesaggistici” sugli altri strumenti urbanistici».

Sicché non sarebbe stato possibile, non prendere in considerazione i parametri di cui agli articoli da 9 a 12 del PUT, che destinano l’area interessata dal progettato intervento alla riqualificazione insediativa in funzione del fabbisogno di nuovi vani residenziali commisurato all’incremento demografico (con il rispetto della proporzione del 70% di edilizia pubblica rispetto al totale previsto), alla riduzione dell’indice di affollamento e alla sostituzione dei vani malsani e/o fatiscenti (col vincolo del 100% di edilizia pubblica). La distinzione rispetto all’housing sociale si trova nella pronuncia dell’Adunanza plenaria citata dalla stessa controinteressata, nella quale si definisce quest’ultimo come «tentativo di ampliare, qualificandola, l’offerta degli alloggi in affitto (e in misura minore anche in vendita), mettendo a disposizione nuove unità abitative a favore di quelle persone che, escluse per ragioni di reddito dall’accesso all’edilizia residenziale pubblica, non sono tuttavia in grado di sostenere i costi del libero mercato» (sent. n. 7/2014).

Dalle argomentazioni espresse dal TAR aumentano a questo punto i dubbi sia sull’intervento in corso a Sant’Agnello sia per quello di via Santa Lucia, come ci riserveremo di approfondire in seguito.