E’ stato depositato due giorni fa, il provvedimento con cui il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato il ricorso presentato da Marco Fiorentino contro la delibera che ne aveva dichiarato la decadenza per incompatibilità dalla carica di Consigliere comunale.

Il Collegio della Prima sezione, presieduto dal Giudice dottoressa Marianna Lopiano, ha anche condannato Fiorentino Mario al pagamento in favore del Comune di Sorrento delle spese processuali liquidate in € 100,00 per spese ed € 5.534,00 per compensi.

Il Tribunale, dopo aver respinto alcune questioni relativa alla formalità del procedimento, si è soffermato sulla questione giuridica evidenziando che…

…le delibere oggi impugnate hanno contestato al Fiorentino, fino a deliberarne la decadenza dalla carica di consigliere, il mancato pagamento di un debito che lo stesso ha nei confronti dell’amministrazione comunale in conseguenza della sua accertata responsabilità penale per fatti a lui imputabili nella veste di sindaco del Comune di cui si discorre – e sulla scorta della quale il Tribunale di Napoli con sentenza n. 7157/2018 lo ha condannato al pagamento in favore di parte resistente di € 108.000,00 – ritiene il collegio che l’amministrazione resistente abbia correttamente applicato l’art. 63 comma 1 n. 6 ed esattamente ritenuto configurabile nei confronti dell’istante la causa di incompatibilità a lui contestata. Invero, dalla lettura della sentenza n. 7157/2018 del Tribunale di Napoli, si comprende chiaramente come la condanna del Fiorentino al pagamento in favore del Comune di Sorrento della somma di € 108.000,00 consegue all’accoglimento della azione di rivalsa proposta dall’Ente in conseguenza del pagamento in sede penale della provvisionale di € 648.000,00: importo pagato in virtù del vincolo di solidarietà esistente tra i nove destinatari della condanna, tra i quali anche l’odierno ricorrente.

Inoltre, secondo i Magistrati…

Non coglie, dunque, nel segno la difesa del ricorrente la quale evoca l’applicazione dell’art. 63 comma 1 n. 5 – con l’evidente intento di paralizzare la deliberata decadenza dalla carica, stante la non definitività della sentenza di condanna n. 7157/2018) – atteso che, come illustrato, il decisum di tale pronuncia non riguarda l’accertamento della responsabilità del Fiorentino derivante da un fatto commesso nell’esercizio della funzione (essendo detto accertamento stato svolto in sede penale dove è stata accertata la responsabilità dello stesso nella sua qualità di sindaco per omessa predisposizione delle cautele necessarie ad evitare lo stato di pericolo per la pubblica incolumità), ma afferisce ad un diritto di credito, senza dubbio liquido ed esigibile, che il Comune resistente vanta nei confronti del ricorrente, per il quale lo ha costituito in mora e che non risulta essere stato soddisfatto. Alla stregua delle considerazioni che precedono, nessun rilievo può assumere ai fini della presente decisione la circostanza che la vicenda sia ancora sub iudice pendendo giudizio di appello avverso la sentenza di condanna adottata dal Tribunale di Napoli, la cui esecutorietà – peraltro nemmeno sospesa dalla Corte di Appello – rende il credito liquido ed esigibile, la cui esistenza è idonea a giustificare i provvedimenti oggi impugnati. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.