RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

Gentilissimo Direttore,

ho la convinzione – ritengo fondata – che, ai sensi dell’art. 10 lettera d) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235, Marco Fiorentino non potesse presentare la sua candidatura alla carica di Sindaco del Comune di Sorrento.

Egli, infatti, con sentenza della quarta sezione penale della Corte di Appello di Napoli pronunciata il  25 ottobre 2016, è stato condannato in via definitiva (sentenza passata in giudicato il 17 febbraio 2017) alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per omicidio colposo aggravato, per aver commesso il fatto di cui era imputato con abuso di potere, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio (art. 61, n. 9 c.p.).

Da otre tre anni, perciò, sussisteva a suo carico una condizione ritenute dal nostro ordinamento giuridico “ostativa alla candidatura alle cariche elettive negli enti locali”: condanna con sentenza definitiva ad una pena detentiva complessivamente superiore a sei mesi per delitto commesso con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.

Resta ancora da sottolineare che Fiorentino per presentare la sua candidatura a sindaco ha dovuto rendere una dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all’articolo 10. del d.lgs sopra citato e l’ufficio preposto all’esame delle liste dei candidati, cui incombeva l’obbligo della verifica della sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità ai fini della cancellazione dalla lista, non ha sollevato obiezioni.

Concludo segnalando che ho ritenuto opportuno anticiparLe la notizia poiché ritengo che nelle prossime settimane il “caso” diventerà di dominio pubblico, anche per le eventuali conseguenze sulla validità dei risultati elettorali causate dall’irregolare candidatura.

La ringrazio per l’attenzione e Le invio cordiali saluti

Bruno Morelli