Era il 17 gennaio del 2017, quando i Carabinieri di Sorrento eseguirono il sequestro dello stabilimento di via San Martino, della società Vinaccia Maria srl, di cui è socio l’Assessore al Corso Pubblico Castellano Antonino.

La motivazione era che mancava la Autorizzazione Unica Ambientale.

Trascorsero pochi giorni e il Comune di Sant’Agnello provvide ad emettere l’ordinanza con la quale  si inibiva alla società lo svolgimento delle proprie attività.

Contro quell’ordinanza la Vinaccia srl chiese prima la sospensiva al TAR e poi, essendole stata rigettata, ricorse al Consiglio di Stato dove in invece ottenne il provvedimento positivo.

Nei giorni scorsi lo stesso TAR ha provveduto a depositare la sentenza che definisce la vicenda nel merito.

I Giudici amministrativi, sebbene abbiano dichiarato il ricorso improcedibile per carenza di interesse, hanno così condannato il Comune di Sant’Agnello al pagamento delle spese di lite ed ha contestualmente manlevato la Città Metropolitana di Napoli

La sentenza ricostruisce poi l’intera vicenda, compreso quel che è accaduto dopo il sequestro.

Già perché sin dalle prime difese la Vinaccia srl si era difesa sostenendo di aver presentato l’istanza per ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale sin dal 2014 e che tale istanza era stata valutata positivamente, per quanto di competenza, dall’allora Provincia di Napoli.

Di questa istanza però, che era servita innanzi al Consiglio di Stato per ottenere la sospensiva, non vi è più traccia nella sentenza che invece si sofferma ad esaminare una successiva istanza.

Infatti, secondo le difese presentate dalla Città Metropolitana di Napoli, il Comune di Sant’Agnello solo in data 7 aprile 2017 (e quindi in data successiva alla proposizione del ricorso) aveva trasmesso alla stessa Città Metropolitana una nuova istanza di autorizzazione unica ambientale (diversa da quella del 2014). Questa seconda istanza era stata però presentata allo sportello SUAP del Comune santanellese dal rappresentante legale della Vinaccia Maria srl, Castellano Giuseppe, solo il 23 marzo del 2017. Vale a dire sempre successivamente alla presentazione del ricorso, anzi precisamente il giorno successivo a quello in cui il TAR aveva rigettato la richiesta di sospensiva.

Un passaggio importante che nel processo non sembra essere emerso.

A seguito della nuova istanza, dopo aver percorso l’intero iter, la Città metropolitana di Napoli il 15 novembre scorso adottava l’autorizzazione unica ambientale e, conseguentemente, lo Sportello unico per le attività produttive del Comune di Sant’Agnello il 21 novembre successivo rilasciava la tanto agognata a.u.a..

Insomma i Magistrati amministrativi attribuiscono al Comune di Sant’Agnello la circostanza di aver trasmesso alla Città metropolitana di Napoli in ritardo l’istanza per la nuova a.u.a. (addirittura in data successiva alla proposizione del ricorso), istanza che – come abbiamo visto – non poteva essere inviata prima, dal momento in cui era stata avanzata dalla Vinaccia srl anch’essa dopo la presentazione del ricorso o, meglio ancora, dopo il rigetto della sospensiva.

Insomma un bel papocchio, papocchio che costerà al Comune qualche migliaio di euro.