Ancora un no da parte della sezione napoletana del Tribunale Amministrativo Regionale al Piano Casa. Una nuova sentenza, pubblicata nella giornata di ieri, che ha confermato che la Legge regionale numero 19 del 2009…

…pure a seguito delle modifiche apportate dalla L.R. n. 1 del 2012, non hanno capacità derogatoria rispetto al P.U.T.

C’è poco da fare.

La vicenda, però, apre un ennesimo fronte anche sulla questione housing sociale, perché dalla lettura di questa sentenza emergono ulteriori spunti.

Vediamo le ragioni.

Il caso deciso recentemente dai Giudici amministrativi riguardava un intervento da realizzarsi in via Ferraro. Il progetto prevedeva…

…che il nuovo corpo di fabbrica conservasse – per una percentuale della volumetria (pari ad almeno il 20% di quella originaria preesistente) – la destinazione agricola a servizio del fondo, mentre la restante parte era destinata a prima casa del proprietario;

che tale progetto era stato redatto in conformità alle disposizioni normative di cui agli articoli 4, 5 e 6-bis, della Legge Regionale n. 19/2009 (c.d. Piano Casa) che consente, in deroga agli strumenti urbanistici, mutamenti di destinazione d’uso per fini residenziali e interventi di demolizione e ricostruzione con aumento della volumetria entro il limite del 35% di quanto esistente (limite diminuito al 10% nel caso di specie sulla scorta dell’Atto di indirizzo approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 29.12.2011).

La Soprintendenza però si metteva di traverso. Con  nota del 25 novembre del 2015 (occhio alla data) comunicava i motivi ostativi al rilascio del nulla osta, consistenti in un presunto contrasto dell’intervento con la disciplina della zona territoriale 4 del Piano Urbanistico Territoriale della Costiera Sorrentino Amalfitana di cui alla Legge Regionale 35/87.

Quindi per la Soprintendenza la legge sul Piano Casa non poteva derogare al PUT.

Il privato ricorreva al TAR, ma il TAR – come abbiamo visto – ha dato ragione alla Soprintendenza.

La legge sul Piano Casa non può derogare al PUT.

A questo punto appare legittimo porsi un paio di interrogativi.

Perché allora nella vicenda dell’Housing sociale di via Monsignor Gargiulo la deroga è stata ammessa?

Perché in quel caso la Soprintendenza non ha eccepito alcunché?

Per trovare una risposta a questi quesiti abbiamo dovuto condurre l’ennesimo approfondimento.

Ci siamo rituffati nella vicenda housing. Ci siamo procurati l’autorizzazione paesaggistica. Abbiamo letto quello che aveva detto la Soprintendenza nel conferenza di servizi conclusiva tenutasi il 16 gennaio del 2016 (un mese e mezzo dopo il no di via Ferraro).

Abbiamo così scoperto un qualcosa che potrebbe riscrivere l’intera storia dell’Housing sociale.

Restate sintonizzati.