La sezione della Penisola sorrentina dell’Associazione nazionale Antonino Caponnetto, il Movimento civico Conta anche tu  e l’associazione I Cittadini contro le Mafie e la Corruzione non diffamarono i gestori del Bar 2000 e del ristorante Sedildominova. A stabilirlo è stato il Giudice Gabriella Ferrara della I sezione del Tribunale civile di Torre Annunziata con la sentenza numero 70/2019, pubblicata il 14 gennaio scorso.

Una sentenza per certi aspetti epocale, perché il Magistrato ha condannato gli stessi gestori, non solo alla refusione delle spese legali nei confronti delle tre associazioni, ma anche al ristoro dei danni per lite temeraria.

Così i titolari delle due aziende saranno costretti a pagare tremila euro a ciascuno dei convenuti, vale a dire i rappresentanti legali dei sodalizi, Salvatore Caccaviello e Francesco Gargiulo ed Enrico Aprea.

La vicenda risale al luglio del 2015 e prende spunto dalla pubblicazione sulla rivista Mezzogiorno & dintorni di un articolo in cui si segnalava che le tre associazioni avevano denunciato i gestori delle attività che insistono sul Largo Sedildominova, per rumori molesti conseguenti a spettacoli musicali ed occupazione abusiva di suolo pubblico.

La notizia della denuncia era poi stata ripresa da altri siti internet a diffusione locale. Di qui la citazione nei confronti delle associazioni, con tanto di richiesta di risarcimento danni di immagine in quanto i fatti non sarebbero stati veri.

Il Tribunale, però, ha rigettato la domanda in quanto ha rilevato che la pubblicazione della notizia non è certamente ascrivibile alle associazioni, ma al massimo ai responsabili dei giornali che l’hanno pubblicata figure, peraltro mai convenute in giudizio.

Inoltre il Magistrato ha evidenziato che, in ogni caso, la notizia (presentazione della denuncia) era vera in quanto non disconosciuta dagli stessi autori. Al massimo, quindi, le associazioni (ma non i giornali) potevano essere convenute in giudizio per calunnia, qualora il contenuto della denuncia fosse stato infondato, ma questo non era stato nemmeno richiesto. Infine, nel corso del giudizio – come viene riportato in sentenza – non sono è stata data prova dei presunti danni subiti.

Di qui la pesante condanna anche per lite temeraria.

La sentenza, al di là del caso specifico, ribadisce anche un importante principio: il giornalista che pubblica la notizia della presentazione di un esposto o di una denuncia, deve solo accertarsi che questo esposto ci sia per davvero, non è quindi tenuto ad accertare – come è logico che sia – la verità di ciò che viene segnalato.