Ricorso rigettato e condanna alle spese da versarsi nelle casse del Comune di Sorrento. Così si è conclusa la “querelle” tra la società Trenino Sorrento e l’Ente di Piazza Sant’Antonino. Una querelle che, dopo il mancato rinnovo della concessione nel 2016, era approdato innanzi alla sezione napoletana del TAR Campania.

Sono stati proprio i Giudici amministrativi della terza sezione, con una sentenza depositata due giorni fa a chiarire che il comportamento del Comune era stato legittimo, quindi che legittimo era stato il diniego di rinnovo della concessione.

La vicenda, così come ricostruita nel corpo della sentenza, parte nel 2005, quando la Trenino Sorrento, dapprima con un’autorizzazione e successivamente con un licenza iniziò…

…l’attività turistica di “spettacolo viaggiante” nel comune di Sorrento, tramite l’attrazione denominata “trenino lillipuziano senza rotaie”.

Il 17 maggio del 2010 arrivava una nuova concessione, della durata di sei anni, con scadenza il 17 maggio 2016, in linea con le previsioni dell’art. 31 del Regolamento per il rilascio delle concessioni, per l’occupazione di aree comunali, per l’installazione di attività di spettacolo viaggiante.

In prossimità della scadenza, precisamente il 18 febbraio 2016, la Trenino Sorrento presentava due istanze di rilascio di nuova concessione. Tali istanze risultavano le uniche pervenute, come da verbale della Commissione esaminatrice del 31 maggio 2015. Trascorso il 1° marzo 2016, termine finale per la presentazione di siffatte istanze, la società ricorrente riscontrava l’inerzia del Comune. A causa dell’imminente scadenza della propria concessione e per evitare l’interruzione dell’attrazione, diffidò formalmente il comune a concludere il procedimento.

Anche questa diffida non sortì effetti, per cui il  17 maggio 2016, essendo scaduta ormai la concessione, la Trenino Sorrento si vide costretta ad interrompere la propria attività.

Intanto, a distanza di pochi giorni, il 26 maggio 2016, il Consiglio comunale modificò alcune norme del Regolamento di settore. Proprio in virtù di queste modifiche la Commissione bocciò definitivamente le istanze di proroga, con una determina datata 6 giugno 2016.

Tuttavia, a distanza di appena due giorni, l’8 giugno 2016, il Comune bandiva una procedura selettiva tramite avviso pubblico, procedura a cui partecipò la stessa Trenino Sorrento che superò le offerte di altri due concorrenti e si classificò al primo posto della graduatoria.

Arriviamo al 22 luglio 2016, quando a seguito di un nuovo provvedimento concessorio, la Trenino Sorrento poteva riprendere la propria attività.

Nonostante questo la società decideva di ricorrere al TAR, sostanzialmente per chiedere il risarcimento dei danni per i due mesi in cui non aveva potuto esercitare.

Il TAR, però, con la sentenza depositata lunedì scorso le ha dato torto.