Non ci sarà un nuovo stabilimento elioterapico a Marina Piccola: a stabilirlo è stata la sesta sezione del Consiglio di Stato che ha così rigettato l’appello presentato dalla società Il Faro di Luigi Gargiulo e Francesco Saverio Gargiulo & C. Sas, contro una sentenza del TAR datata 2015 che aveva riconosciuto fondato il diniego espresso dalla Regione Campania.

I fatti risalgono all’ottobre del 2013, quando la società Il Faro chiese il rilascio di una concessione demaniale marittima…

…su di un’area di circa mq. 674,16 per l’utilizzo di parte della scogliera esterna al molo di sopraflutto del porto di Marina Piccola del Comune di Sorrento per posizionarvi un tavolato ed altre strutture di facile rimozione per realizzare un solarium in legno.

La Regione, come detto, rispose picche evidenziando che:

– il d.d. n. 103 del 16 luglio 2008 (modificato con d.d. 124 del 26 luglio 2010) non prevede nessun utilizzo per elioterapia della scogliera esterna al molo di sopraflutto del porto di Marina Piccola del Comune di Sorrento;

– lo stesso decreto prevede come area destinata all’elioterapia solo la scogliera sottostante il costone tufaceo oggetto di concessione demaniale marittima;

– il summenzionato provvedimento dell’ex settore demanio marittimo è stato predisposto congiuntamente con la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia, l’Ufficio Locale Marittimo di Sorrento ed il Comune di Sorrento, tenendo conto delle concessioni, delle attività e delle esigenze presenti nel porto di Sorrento alla data di emissione del detto provvedimento.

Da qui il ricorso prima al TAR e poi al Consiglio di Stato.

I Giudici Amministrativi, però, hanno confermato il no ritenendo che…

…nel decreto, la zona destinata alla elioterapia è esattamente individuata, con la conseguenza che non possano sussistere, a valle delle destinazioni di uso previste dal decreto, margini di discrezionalità per individuarne ulteriori previsioni nell’area portuale.

In altri termini, il fatto che già nella sede della concertazione a monte sia ritenuta meritevole di apprezzamento, fra le altre possibili destinazioni nell’ambito considerato, la necessità di definire spazi da destinarsi alla elioterapia e che la scelta sia stata limitata ad una sola area, comporta la consumazione di ogni tipo di discrezionalità.

Ne consegue un assetto definito dell’area portuale, di cui gli spazi lasciati privi di destinazione specifica vanno considerati come destinati ad essere lasciati liberi per assolvere alla funzione ontologicamente loro propri, ovvero all’uso generale connessovi, senza che, in contrario, possa farsi leva sul dato che il bene-scogliera è, allo stato, sottratto all’uso generale in quanto perimetrato da un’alta cancellata per motivi di sicurezza, come si trae dalla stessa allegazione attorea.

Tale contenuto dispositivo del decreto funge da paletto invalicabile per il dirigente deputato, nella sede amministrativa, a dare risposta all’istanza di parte, posto che l’accoglimento di quest’ultima si sarebbe risolta in una sostanziale vanificazione dei precetti contenuti nel decreto.

Ed ancora…

Deve ritenersi, invero, che proprio la sua essenza di scogliera sopraflutto, abbia comportato la scelta di sottrarla ad una specifica destinazione: comunque, tale scelta era stata effettuata a monte dell’atto gravato e non consentiva interpretazioni atte a soddisfare la richiesta della società e, quindi, non imponeva giustificazioni ulteriori rispetto a quelle date.