Scrivo la presente, in qualità di Consigliere comunale, per segnalare alle SS. VV: che la durata del contratto di lavoro da stipularsi con i candidati scelti all’esito delle procedure in oggetto, espressamente indicati nelle relative determine di indizione, risulta di gran lunga inferiore a quella minima prevista per legge (che è di tre anni, come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenze nn. 478/14 e 11015/17 e in ultimo dal TAR Lecce con ordinanza del 9.01.2019).

Invito, pertanto, chi di competenza, a valutare l’opportunità di procedere all’annullamento delle determine prima citate e di tutti gli atti ad esse conseguenti.

La rimozione di tali provvedimento eviterebbe, a mio avviso, di esporre l’ente al rischio di futuri contenziosi dal probabile, se non addirittura scontato, esito negativo.

Con questa nota torna a farsi sentire il rappresentante in Consiglio comunale del Partito Democratico Ivan Gargiulo. Le procedure a cui Gargiulo fa riferimento sono quelle che hanno portato alla nomina del dottor Donato Sarno e dell’ingegner Alfonso Donadio a reggenti dei dipartimenti IV e V del Comune di Sorrento.

La questione sollevata da Gargiulo, proprio alla luce della Giurisprudenza richiamata, appare alquanto fondata. Infatti gli incarichi dirigenziali conferiti a dirigenti assunti tempo determinato sulla base dell’articolo 110 del DLgs n. 267/2000 devono avere la durata minima di 3 anni e quella massima è fissata in 5 anni: si applicano cioè le stesse disposizioni stabilite per gli
incarichi dirigenziali conferiti a dirigenti in servizio a tempo indeterminato.

In pratica la previsione di cui all’articolo 110 del TUEL che prevede la interruzione dell’incarico in caso di insediamento di un nuovo Sindaco è integrata dal principio di carattere generale dettato dall’articolo 19 del DLgs n. 165/2001 e che si applica anche agli enti locali.

Sono queste infatti le più importanti indicazioni che si possono trarre dalla sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione n. 478 richiamata dal Consigliere comunale del Partito Democratico.

Una pronuncia con un carattere assai innovativo, in quanto ha considerato di fatto disapplicata una disposizione dettata dal DLgs n. 267/2000, nonostante questo provvedimento preveda espressamente il divieto della abrogazione tacita delle sue
disposizioni.

Con questa lettura vengono limitate, in un qualche modo, le prerogative dei sindaci successivamente eletti, che
possono trovarsi per una parte del proprio mandato dirigenti a tempo determinato scelti dai predecessori.

Nel caso di Sorrento, essendo la nomina di Donadio avvenuta recentemente, addirittura per quasi due anni.