Con una sentenza pubblicata pochi minuti fa il Consiglio di Stato ha posto la pietra tombale sulla vicenda legata al parcheggio di vico Rota.

Ricorso inammissibile ed infondato.

I magistrati della VI sezione del Consiglio hanno così confermato quanto aveva già espresso dal TAR Campania.

L’Amministrazione comunale aveva cioè l’obbligo…

“…di adottare un provvedimento espresso sulla diffida notificatale dal WWF, vòlta a sollecitare a definire il procedimento repressivo avviato nei confronti dell’impresa Edil Green S.r.l. con atto notificato il 22 novembre 2016, con il quale il Comune aveva preso atto della decadenza dell’impresa dal permesso di costruire n. 33/2010 del 24 novembre 2010, avente ad oggetto la realizzazione, al Vico III Rota n. 20 (fg. 2, p.lle 1326 e 1327), di un’autorimessa interrata, e contestualmente comunicato l’avvio del procedimento di adozione dei provvedimenti ripristinatori/sanzionatori previsti dalla normativa urbanistico-edilizio, non avendo l’amministrazione dato riscontro alcuno a tale diffida, né potendosi ritenere che l’obbligo di definire il procedimento con un provvedimento espresso ex art. 2 l. n. 241/1990 fosse venuto meno in seguito alla convocazione, con nota del 5 aprile 2018, di una conferenza di servizi per l’esame di una diversa proposta progettuale, attesa l’inidoneità di tale atto (peraltro, adottato in prossimità dell’udienza camerale fissata dinanzi al T.a.r. per la discussione del ricorso avverso il silenzio) a definire il procedimento repressivo”.

Inoltre secondo il Consiglio di Stato…

…CONSIDERATO che l’amministrazione comunale, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado (avvenuta il 17 aprile 2018), in dichiarata spontanea esecuzione non subordinata a riserva alcuna, e dunque prestandovi acquiescenza (infatti, l’amministrazione non ha interposto appello), adottava il provvedimento del 17 maggio 2018, con il quale ordinava all’impresa Edil Green – controinteressata in primo grado nell’ambito del giudizio avverso il silenzio e odierna appellante – «il ripristino dello stato dei luoghi per come risultante in via antecedente all’esecuzione delle opere parzialmente eseguite in forza del permesso di costruire n.ro 33/2010 presso l’immobile sito in Sorrento, al Vico III Rota, 20, p.lle 1326 e 1327, dichiarato decaduto, ex art. 31 D.P.R. 380/2001, con espressa avvertenza che in caso contrario il cespite interessato sarà acquisito al patrimonio comunale come per Legge», richiamando tra l’altro, nelle premesse, la nota di indizione della conferenza di servizi sulla nuova proposta progettuale presentata da Edil Green e rilevando al riguardo testualmente che «l’istanza di rinvio a 60 giorni della conferenza dei servizi indetta con nota prot. del 6/4/2018, n.ro 17303, non può considerarsi in ogni caso ammissibile, in quanto, mutando radicalmente la soluzione progettuale rispetto a quella posta a base del procedimento avviato, nuovo e distinto procedimento andrebbe comunque attivato su eventuale richiesta dell’interessato ex artt. 14 e ss. L. 241/90 (non differimento di quello avente ad oggetto ulteriore e diverso intervento)», con ciò espressamente aderendo alla valutazione del T.a.r. in ordine all’inconfigurabilità dell’atto di indizione della conferenza di servizi come provvedimento idoneo a porre termine al silenzio-inadempimento”…

…ed ancora…

…che, a fronte dell’adozione del provvedimento espresso in data 17 maggio 2018, in evasione dell’atto di diffida dell’associazione WWF, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado (avvenuta il 17 aprile 2018) e prima della proposizione dell’appello (con atto notificato il 17 luglio 32018 e depositato il 1° agosto 2018) da parte dell’originaria controinteressata Edil Green, l’appello deve essere dichiarato inammissibile, in quanto al momento della sua proposizione l’appellante doveva ormai ritenersi carente di interesse ad impugnare la sentenza del T.a.r.: infatti, per un verso, in seguito all’adozione del provvedimento espresso lesivo della posizione di Edil Green, quest’ultima era onerata di esperire gli eventuali rimedi giudiziali avverso tale provvedimento, e, per altro verso, Edil Green non potrebbe trarre utilità alcuna dall’eventuale riforma della sentenza di accoglimento del ricorso sul silenzio, essendo siffatta eventuale eventuale riforma comunque inidonea a produrre effetti espansivi esterni di natura caducante sul provvedimento di ripristino adottato dall’amministrazione, il quale trova la propria autonoma giustificazione causale nell’esercizio del potere di vigilanza in materia urbanistico-edilizia, non ancora ‘consumato’ al momento della sua adozione, mentre la sentenza del T.a.r. costituiva mera occasione o motivo esterno per l’adozione di quell’atto, il quale resta giustiziabile in sede cognitoria attraverso l’esercizio dell’ordinaria azione di annullamento.

Il Consiglio di Stato è andato anche oltre ed ha accolto le tesi dei legali del WWF, gli avvocati Giovabattista Pane ed Anna Iaccarino, rilevando che

…ad ogni modo, l’appello è altresì infondato nel merito, attesa la corretta esclusione della configurabilità dell’atto di convocazione della conferenza di servizi del 5-6 aprile 2018 quale sopravvenuto provvedimento espresso idoneo a superare la situazione d’inerzia del Comune, come peraltro da quest’ultimo espressamente riconosciuto nelle premesse del provvedimento di ripristino adottato dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado.