La Commissione locale per il paesaggio così com’è non va bene: a stabilirlo è una sentenza del TAR Campania – Napoli pubblicata poche ore fa. Una sentenza che ha accolto il ricorso di un geometra il cui nominativo era stato misteriosamente escluso dalla rosa che poi il Consiglio comunale valutò nella seduta del 2 luglio del 2020.

Una vicenda a dir poco surreale quella ricostruita dai Giudici amministrativi che hanno anche condannato il Comune di Sorrento alla refusione delle spese nei confronti del tecnico.

È incontestato, e lo ammette anche il Comune resistente, che il ricorrente abbia tempestivamente inoltrato la propria domanda di partecipazione e che essa, debitamente protocollata, sia stata anche trasmessa, con la nota prot. n. 20482 del 29/06/2020 del III Dipartimento Ufficio Tutela del Paesaggio, al Consiglio comunale per essere scrutinata insieme a tutte le altre. È altresì incontestato che tale candidatura non sia stata tuttavia sottoposta al Consiglio comunale, nonostante l’avviso pubblico richiamasse le modalità di selezione previste dalla l.r. n. 10 del 23 febbraio 1982, secondo cui i consiglieri comunali si pronunciano sulle candidature pervenute con il voto dei singoli consiglieri.

Scrivono i Magistrati del TAR che poi aggiungono…

È chiaro quindi che tutte le candidature regolarmente pervenute avrebbero dovuto essere scrutinate dal Consiglio che, con ampia discrezionalità, avrebbe dovuto esprimersi su ciascuna di esse. Rileva il Collegio che tale discrezionalità, per quanto ampia, non poteva giungere fino allo stralcio di singole candidature come propugnato nelle difese dell’Amministrazione resistente, dovendosi comunque ravvisare un onere di valutazione delle singole candidature sulla base della citata legge regionale. Tale onere risulta invece nella specie disatteso come emerge dal verbale della seduta del 2 luglio 2020, dal quale si evince che il geom. Di Leva non risulta tra i nominativi sui quali i Consiglieri hanno espresso il voto né vi è traccia di una qualche esclusione della sua domanda ovvero di uno scrutinio preliminare delle candidature che abbia condotto allo stralcio della domanda proposta dal ricorrente che, pertanto, è stata illegittimamente pretermessa.

Una evidente violazione che ha portato ad uno stravolgimento dell’intero procedimento anche in considerazione del fatto che…

…l’Avviso pubblico prevedeva che la scelta dei membri sarebbe avvenuta “in base ai requisiti legali posseduti e alla esperienza professionale maturata dall’aspirante alla nomina, come emergente dal curriculum professionale” e che “tali elementi di valutazione costituiscono la motivazione del voto espresso a favore del candidato ex art. 3, L. 241/1990”. Ma di una tale motivazione non risulta traccia nemmeno implicita dal verbale della seduta a cui è allegato. Vero è che dal verbale della seduta risulta che alcune domande sarebbero state escluse in una fase preliminare per essere pervenute fuori termine, ma non pare che tale esclusione possa aver riguardato la domanda del geom. Di Leva il cui nominativo è stato, invece, incluso tra quelli trasmessi dal Dipartimento III al Consiglio con la citata nota dell’ufficio del 29 giugno 2020.

Per cui la decisione di accogliere il ricorso ed impore…

…una rivalutazione da parte del Consiglio comunale delle domande di partecipazione di tutte le candidature pervenute, ivi inclusa quella dell’odierno ricorrente.