E’ da giorni che ci penso.

Scrivo e cancello, scrivo e cancello, scrivo e cancello.

Alla fine mi sono deciso e non cancellerò.

Per la prima volta da quando è on line questo blog, voglio offrire uno spunto di riflessione pescando nel mio bagaglio di conoscenze giuridiche. Scriverò da avvocato o, meglio ancora, da operatore ed anche (consentitemelo) cultore del diritto.

Sarà una riflessione lunga, certamente impopolare, ma necessaria, in un momento in cui si riflette sempre meno e si è spinti solo dalla droga dei like.

Mi occuperò di uno dei temi che maggiormente tengono banco sulla carta stampata, nei dibattiti televisivi e, a cascata, sui social.

Un tema che sembra esser diventato una vera e propria emergenza sociale: La violenza sulle donne, specie a fondo sessuale.

Un fenomeno straordinario (dove straordinario sta per extra ordinem) che necessita quindi di misure straordinarie (ancora una volta extra ordinem). Necessita delle cosiddette norme di reazione. Una sorta di anti-corpi che una società è costretta a generare ogni qualvolta viene attaccata da agenti che ne minano la propria stabilità.

Tra le tante proposte che circolano mi ha colpito una in particolare. Si tratta della campagna lanciata da Amnesty International Italia. Una campagna che reca il seguente titolo:

Il sesso senza consenso non è sesso. È stupro.

Una frase che detta così può apparire anche banale, talmente è scontata. Allora ecco che sempre Amnesty International aggiunge la seguente precisazione:

E non dipende né da come la vittima è vestita, né dalla resistenza fisica che riesce a opporre, né dal fatto che abbia assunto alcol o droghe.

E’ una precisazione importante, perché ribadisce in maniera inequivocabile un concetto: per fare sesso servirebbe il consenso esplicito. Il consenso non si potrà più presupporre. Non potrà desumersi per fatti concludenti.

O c’è o non c’è.

Ecco la norma extra ordinem.

In un rapporto sessuale viene elevato a rango di requisito essenziale il consenso esplicito. Vale a dire quello che il nostro Codice civile definisce: accordo delle parti.

Il rapporto sessuale diventa un vero e proprio contratto.

Fin qui nessun problema.

Le difficoltà sorgono dopo, nella fase applicativa. L’accordo tra le parti, nell’ipotizzato “contratto di rapporto sessuale”, nella stragrande maggioranza dei casi, intercorre solo tra due persone. Il più delle volte nell’assoluta intimità. Non solo, quel consenso (accordo tra le parti) deve permanere anche per tutta la durata del rapporto, per quanto il più delle volte essa sia relativamente breve. La questione è stata più volte ribadita dalla Corte di Cassazione (tra le tante sentenza n. 9321 del 7 marzo 2016) secondo cui nei rapporti sessuali occorre…

…una forma di collaborazione reciproca tra soggetti che vengono in relazione (sessuale) tra loro: collaborazione che deve però permanere senza soluzioni di continuità e incertezze comportamentali per l’intera durata del rapporto.

In termini giuridici, si può recedere da quell’accordo iniziale anche in corso di esecuzione e se l’altro contraente non accetta, il recesso diventa violenza e quindi stupro.

Vi è più!

A norma dell’articolo 609 septies del Codice penale, entro sei mesi dalla consumazione del rapporto, la presunta vittima può presentare all’Autorità giudiziaria una querela (peraltro irrevocabile) in cui sostanzialmente si denuncia che non vi era alcun accordo tra le parti. Quindi che c’è stata violenza.

Sempre sull’onda emotiva di alcuni casi di cronaca, il Legislatore sta valutando di elevare quel temine di sei mesi, anche sulla scia di quanto avviene in altri Paesi.

Ecco che il consenso (accordo tra le parti) deve esserci dunque prima durante e dopo e deve essere esplicito, non per fatti concludenti.

Quindi, introducendo il concetto del consenso esplicito, se domani una donna denuncerà un uomo di esser stata violentata (perché di questo parliamo, il contrario è quasi impossibile), l’uomo per provare la sua innocenza dovrà dimostrare che la donna aveva prestato il suo consenso esplicito prima, durante e dopo. Non potrà pretendere di provare l’esistenza di quel consenso esplicito con altri elementi. Ai giudici non verrà riconosciuto alcun margine di valutazione sugli altri elementi. I Giudici non potranno esercitarsi in attività deduttive. Nessuna ricerca del fatto ignoto risalendo dai fatti noti, come avviene oggi e anche per altre fattispecie.

Poco importerà – tanto per fare un esempio – quindi se la denunciante sia magari Sara Cardin (più volte campionessa mondiale di Karate) ed il denunciato sia quell’energumeno di Roberto Benigni. Benigni dovrà portare in giudizio la prova del consenso esplicito della Cardin. Una sorta di prova regina che smentisca la ipotetica accusa della Cardin. Vale a dire un contratto sottoscritto dalla stessa Cardin, nel pieno delle sue facoltà giuridiche e mentali, ed anche con liberatoria finale.

Il concetto del consenso esplicito, però, potrebbe fare il paio con altre due misure extra ordinem. A lanciarle è stato il vice-Premier Luigi Di Maio. Sempre a caldo, sempre sull’onda emotiva di fatti di cronaca.

Sono racchiuse nella seguente dichiarazione:

Chi compie uno stupro, per quanto mi riguarda, deve passare il resto dei suoi giorni in carcere! Ognuno ha diritto di difendersi, lo prevede il nostro ordinamento giuridico, ma chi è accusato di violenza sessuale contro una donna deve poterlo fare dal carcere!

In pratica per Di Maio la pena per il reato di stupro deve essere quella dell’ergastolo (passare il resto dei suoi giorni in carcere). Non solo, chi viene accusato del reato di stupro (per accusa tecnicamente si intende la sola proposizione della querela) deve essere immediatamente arrestato e deve attendere l’esito del giudizio restando in carcere.

In uno scenario futuro simile è evidente che onde limitare il rischio di, a questo punto probabili, sciagure giuridiche, da legale consiglio a qualsiasi uomo di buon senso di evitare di avere rapporti sessuali, specie se non nell’ambito di un consolidato menage di coppia. In ogni caso, di consumarli alla presenza di un notaio (assistito da due o più testimoni e se è il caso anche da interpreti) che certifichi prima, durante e dopo la sussistenza del consenso esplicito del partner.

Inoltre, per essere ancora più certi che un domani non possa accadere che qualcuno inventi di sana pianta una violenza, e quindi di essere costretto a provare la propria innocenza dal carcere, di dotarsi quanto meno di rilevatore satellitare di posizione o, meglio ancora, di telecamera mobile (modello Go-Pro) in funziona h24. Onde poter provare la totale estraneità ai fatti che gli vengono addebitati.

Ai cosiddetti latin-lovers poi suggerisco di appenderlo al chiodo, prima che a pensarci potrebbe essere (se dovesse passare anche la castrazione chimica) qualcun altro.

Avvocato Giovanni Pollio – Johnny Pollio