Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) dichiara la propria incompetenza a favore della competenza funzionale del Consiglio di Stato, con onere di riassunzione ai sensi dell’art. 15, co. 4 c.p.a.

Con questo dispositivo la sezione napoletana del TAR Campania ha di fatto sancito un ennesimo nulla di fatto nella vicenda relativa al parcheggio di via Santa Lucia. Nulla di fatto soprattutto per la GEMAR S.p.A., la società che da ormai quindici anni sta provando a realizzare, in un fondo di circa 5 mila metri quadrati, un parcheggio multipiano.

Eppure sembrava quasi fatta. Insomma il giudizio promosso dalla GEMAR S.p.A. sarebbe dovuto servire, nelle intenzioni dei ricorrenti, a far dichiarare l’inottemperanza del Comune nell’iter di rilascio dei necessari titoli abilitativi. Il TAR, insomma, avrebbe dovuto intimare al Comune di “darsi una mossa”, come già scrivemmo qualche mese fa (leggi qui).

Invece non è andata così. Anzi, a leggere tra le righe è andata anche peggio.

Già perché se da un lato i Giudici amministrativi di primo grado hanno detto che toccherà al Consiglio di Stato decidere, dall’altro hanno anche sancito che nel precedente giudizio la motivazione della sentenza era stata modificata in appello. Una modifica importante perché con essa era stato dichiarato che il parere negativo espresso dalla Soprintendenza non era inammissibile, ma viziato nella motivazione.

Una differenza non di poco conto, dal momento in cui, nel primo caso si sarebbe inteso come positivo, nel secondo invece occorreva rifare la procedura.

In altri termini, stando ad una prima lettura, la vicenda si ingarbuglia ulteriormente.